Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/01/2015, n. 644
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente di sez. -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14786-2009 proposto da:
D'ANGELO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato L S, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE E, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
e contro
AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO;
- intimata -
sul ricorso 14787-2009 proposto da:
D'ANGELO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato S L, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE E, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
e contro
AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO;
- intimata -
avverso il provvedimento n. 77/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 29/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
udito l'Avvocato S L;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'estinzione per rinunzia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'acquistare, con atto del 25 settembre 1998, immobile sito in Roma non ancora censito in esito a variazione di destinazione, Paolo e D'Angelo Maria Cristina si avvalsero, ai fini della definizione dell'imposta di registro, del criterio di determinazione automatica previsto dal combinato disposto dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (convertito in L. n. 154 del 1988) e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4. Rimisero, quindi, all'Ufficio tecnico erariale
l'attribuzione della rendita catastale necessaria ai fini della definitiva quantificazione dell'imposta dovuta e la versarono, provvisoriamente, su base imponibile coincidente con il prezzo dichiarato.
Attribuita la rendita all'immobile compravenduto con atto di determinazione dell'ufficio stimatore mai notificato ai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate, provvedendo nel contempo ad allegare aggiornata visura catastale dell'immobile, notificò agli acquirenti due distinti avvisi di liquidazione dell'imposta, per la somma complessiva di Euro 27.261,00 (oltre sanzioni) costituente la differenza tra l'imposta come definita in funzione della rendita attribuita dall'Ufficio tecnico erariale e quella versata dai contribuenti in base al prezzo dichiarato.
2. Impugnati i predetti avvisi di liquidazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, gli acquirenti ne chiesero l'integrale annullamento, instando, in subordine, per la riduzione degli importi liquidati. A fondamento dell'impugnazione deducevano la violazione dell'obbligo di motivazione nonché l'erronea determinazione della rendita, quale riflesso dell'inesatto classamento e della scorretta applicazione dei criteri di relativo computo.
Denegata dall'Agenzia delle Entrate la richiesta di definizione della lite fiscale pendente da loro avanzata nelle more del giudizio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 i contribuenti impugnarono anche il diniego di condono e l'adita commissione provinciale, riuniti i ricorsi rispettivamente proposti contro gli avvisi di liquidazione e contro il diniego di condono, li respinse, in adesione alle controdeduzioni dell'Agenzia, con decisione confermata dalla commissione regionale.
I giudici tributari ritennero che - in assenza d'impugnazione del prodromico atto di attribuzione di rendita nei confronti dell'Agenzia del Territorio (che, avendo adottato l'atto, era l'unico soggetto all'uopo passivamente legittimato) - gli avvisi di liquidazione, risultavano intangibili nel merito, per intervenuta definitività della rendita assunta a base della determinazione (quanto il resto automatica) dell'imposta liquidata, e si rivelavano, altresì, insuscettibili di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 giacché privi di proprio autonomo contenuto
impositivo, quali atti di mera liquidazione d'imposta in funzione di parametri aliunde definiti, evocati dai medesimi contribuenti.
3. Avverso la decisione di appello, i contribuenti hanno proposto distinti (ma identici) ricorsi per cassazione, poi riuniti ex art. 335 c.p.c., ai quali l'Amministrazione fiscale ha resistito con
controricorsi.
Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, i contribuenti - deducendo "violazione della L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 16 ..." - hanno censurato la decisione impugnata, per non aver ritenuto lite fiscale pendente, in quanto tale suscettibile di definizione agevolata ai sensi della citata disposizione, "quella incardinata avverso gli avvisi di liquidazione che, per la prima volta, rendano edotto il contribuente dell'attribuzione della rendita catastale di classamento e, dunque, del valore dell'immobile compravenduto soggetto ad imposta di registro".
In relazione alla suindicata doglianza, la causa è stata rimessa a queste Sezioni unite per l'esame di questione di massima di particolare importanza prospettata dalla Sezione tributaria con ordinanza interlocutoria n. 7034/14.
In particolare - presupponendo altrimenti esclusa dall'ambito di applicazione del condono la controversia concernente avviso di liquidazione d'imposta di registro D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12 (convertito in L. n. 154 del 1988) emesso sulla base di atto di attribuzione di rendita mai in precedenza notificato al contribuente, ove il contraddittorio non sia stato instaurato anche nei confronti dell'Agenzia del Territorio (unico soggetto legittimato a contraddire alle contestazioni ad esso specificamente relative) - l'ordinanza interlocutoria pone l'interrogativo: se, al fine di conseguire l'auspicato risultato di rendere la controversia in oggetto suscettibile di definizione agevolata, non sia possibile, nell'ipotesi considerata, ritenere la cognizione del giudice tributario investito della legittimità dell'avviso di liquidazione estesa (seppur solo incidenter tantum ed allo scopo di verificare la legittimità dell'atto consequenziale) anche al provvedimento presupposto non impugnato nei confronti del soggetto (Agenzia del Territorio) all'uopo legittimato.
4. Solo nell'imminenza dell'udienza di discussione, con nota 14 novembre 2014, l'Avvocatura dello Stato, costituita per l'Amministrazione finanziaria, ha avanzato richiesta, condivisa in sede di discussione dal difensore dei ricorrenti, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, per intervenuto integrale pagamento dell'imposta in contesa ad opera di coobbligato solidale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'intervenuto integrale pagamento dell'imposta oggetto del giudizio ad opera di coobbligato solidale -avendo determinato l'estinzione della pretesa fiscale controversa in conseguenza della relativa compiuta soddisfazione - fa venir meno ogni interesse delle parti (rilevante ex art. 100 c.p.c. e, pertanto, "concreto" ed "attuale": cfr. Cass. 15335/10, 27151/09, 7786/07) alla delibazione della pretesa impositiva dedotta in controversia.
Deve, dunque, adottarsi declaratoria d'inammissibilità dei