Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2023, n. 10046
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13402-2019 proposto da: C E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA N.32, presso lo studio dell'avvocato U D L, rappresentata e difesa dall'avvocato M A G;- ricorrente -contro FALLIMENTO MCS CAVALIERE S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Oggetto R.G.N. 13402/2019 Cron. Rep. Ud. 16/03/2023 PU ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell'avvocato U P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G P;- controricorrente - avverso il decreto n. 2817/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 21/03/2019 R.G.N. 6956/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere Dott. A P P;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. R S visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con decreto 21 marzo 2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta da E C allo stato passivo del Fallimento MCS Cavaliere s.r.l., cui era stata ammessa in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 3 c.c. per i crediti di € 21.486,28 e di € 625,84 per provvigioni e indennità dovute agli agenti al lordo della quota FIRR;con esclusione di tutti gli altri emolumenti (in particolare per indennità suppletiva di clientela e di mancato preavviso e per ulteriori provvigioni), sui rispettivi rilievi dello scioglimento ope legisdel contratto di agenzia per il fallimento della preponente, in relazione alle prime e di difetto di prova di maturazione, in relazione alle seconde. 2. A motivo della decisione, esso ha ribadito la non spettanza delle indennità di preavviso e relative alla cessazione del rapporto, per l’estinzione ope legis del contratto di agenzia, nell’inapplicabilità della regola generale (di sospensione del rapporto, ai sensi dell’art. 72 l. fall.), attesa la natura fiduciaria del rapporto di preposizione, in pendenza dello stesso alla data di dichiarazione del fallimento (13 ottobre 2017), per la non compiuta decorrenza degli effetti posticipati della comunicazionedi dimissioni della lavoratrice per raggiunta età pensionabile (22 giugno 2017), a causa della durata del preavviso, tanto in base alla previsione dell’art. 1750 c.c. (semestrale), tanto dell’AEC applicabile ratione temporis (quadrimestrale). 3. Il Tribunale ha quindi ritenuto il difetto di prova – in base alle scrutinate risultanze istruttorie e ravvisata la genericità delle prove orali dedotte e dell’istanza di esibizione documentale, essenzialmente esplorativa – di maturazione delle provvigioni del periodo da giugno a settembre 2017 e l’inammissibilità della domanda, siccome generica, relativa alle provvigioni relative al quarto trimestre 2017. 4. Con atto notificato il 19 aprile (2 maggio) 2019, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria dell’art. 380bis c.p.c., cui il Fallimento ha resistito con controricorso. 5. La causa, inizialmente fissata per trattazione in adunanza camerale a norma dell’art. 380bis c.p.c., è stata quindi rimessa, per la sua rilevanza nomofilattica, all’odierna pubblica udienza. 6. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso della fondatezza del secondo motivo e dell’infondatezza degli altri. 7. La ricorrente ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il prim o motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9 degli AEC del settore industria 20 marzo 2002 e 30 luglio 2014, per la cessazione del rapporto di agenzia in data (22 settembre 2017) anteriore al fallimento della preponente (13 ottobre 2017), per la durata trimestrale del periodo di preavviso (essendo l’agente plurimandataria), prevista dalla norma denunciata degli AEC vigenti all’epoca del suo recesso (specificamente indicati nella sede di produzione “in unione all’istanza di ammissione”), in applicazione dell’art. 2 del contratto di agenzia tra le parti, secondo cui “il presente … potrà essere risolto in qualunque momento da una delle parti mediante preavviso scritto secondo i termini previsti dall’A.E.C. vigente” ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’esercizio del diritto potestativo di recesso, ai sensi dell’art. 10, secondo comma del secondo AEC 30 luglio 2014 e dell’art. 1751 c.c., per raggiungimento dell’età pensionabile – dedotto secondo il protocollo paradigmatico indicato dalla giurisprudenza di legittimità – avente effetto immediato, e quindi anteriore alla dichiarazione di fallimento, per fatto non imputabile all’agente. 2. Esso è inammissibile. 3. E ciò, al di là della formale deduzione di violazione dell’art. 9 degli AEC denunciati, erroneamente ritenuti, in effetti, tardivamente prodotti (“non prodotti unitamente al ricorso in opposizione”: ai tre ultimi alinea del penultimo capoverso di pg. 3 del decreto), posto che, essendo stati dalla ricorrente specificamente indicati nella sede di produzione “in unione all’istanza di ammissione”, ben avrebbero dovuto essere acquisiti, in quanto, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza a norma dell’art. 99, secondo comma, n. 4) l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intenda avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice 7 delegato;sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass.18 maggio 2017, n. 12549;Cass. 5 marzo 2018, n. 5094;Cass. 13 novembre 2020, n. 25663). 3.1. In realtà, la denuncia verte sulla contestata interpretazione data dal Tribunale dell’art. 2 del contratto individuale di agenzia (dal primo all’ultimo capoverso di pg. 6 del ricorso) per averne inteso la possibilità di risoluzione in qualunque momento da una delle parti mediante preavviso scritto “secondo i termini previsti dall’A.E.C. vigente”, piuttosto che tempo per tempo vigenti, con riferimento alla data di conclusione del contratto, avendo ritenuto quelli “inapplicabili ratione temporisal rapporto per cui è causa” (ultimo alinea del penultimo capoverso di pg. 3 del decreto). 3.2. Essa si risolve pertanto, come più volte ribadito (tra la altre, da: Cass. 14 maggio 2019, n. 12791), in una mera contestazione del risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465;Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte (senza neppure indicazione dei canoni interpretativi violati, meramente enunciati nel loro tenore letterale, né tanto meno specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione: Cass. 14 giugno 2006, n. 13717;Cass. 21 giugno 2017, n. 15350) all'interpretazione della Corte territoriale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694;Cass.16 dicembre 2011, n. 27197), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254), peraltro ben plausibile né essendo necessario che essa sia l'unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).
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