Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/2009, n. 19813

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In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provata per fatti concludenti la sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società, essendo stato dimostrato l'avvenuto versamento di tre assegni, in adempimento della presunta sottoscrizione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/2009, n. 19813
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19813
Data del deposito : 15 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SNTENZA
sul ricorso proposto da:
Centro Fiduciario C.F. s.p.a., domiciliata in Roma, via Archimede 44, presso l'avv. Coen S., che la rappresenta e difende unitamente agli avv. G V e G V, come da mandato a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
Fallimento Allships s.r.l., domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare 14/B/8, presso l'avv. Barbantini Fedeli M. T., che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. G R, come da mandato in calce al controricorso;



- controricorrente -


contro
M M, domiciliato in Roma, via G. Bettole 17, presso l'avv. F. V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. L. M. C. M, come da mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 512/2005 della Corte d'appello di Genova, depositata il 24 maggio 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. A N;

Udite le conclusioni del P.M., dr. P P, che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale, la dichiarazione di estinzione del processo quanto al ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dalla Centro Fiduciario C.F. s.p.a. avverso il decreto con il quale il giudice delegato al fallimento della Allships s.r.l. le aveva ingiunto, quale socia della società fallita, il pagamento della somma di L. 76.948.587, quota di sua spettanza per la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale della società Delib. 27 luglio 1993. Ha confermato altresì l'accoglimento della domanda di manleva proposta dalla Centro Fiduciario C.F. s.p.a. nei confronti di M M, effettivo titolare delle quote sociali, per il quale aveva operato come mera fiduciaria. Hanno ritenuto i giudici del merito che, pur essendo certamente la sottoscrizione del capitale atto distinto dalla deliberazione di ricostituzione, nel caso in esame il comportamento del rappresentante della Centro Fiduciario C.F. s.p.a., Cozza Luciano, fu altrettanto certamente indicativo dell'intervenuta sottoscrizione della ricostituzione di capitale. Nè i dedotti limiti ai poteri del delegato Cozza potevano desumersi dalla delega prodotta in giudizio dalla Centro Fiduciario C.F. s.p.a., che non risultava allegata alla delibera dell'assemblea straordinaria, rogata da un notaio.
Contro la decisione d'appello hanno proposto ricorso in via principale la Centro Fiduciario C.F. s.p.a., con due motivi d'impugnazione, e in via incidentale M M, con due motivi d'impugnazione. A entrambi i ricorsi resiste con controricorso il Fallimento Allships s.r.l..
Dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza viene disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

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