Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2023, n. 09254

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2023, n. 09254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09254
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

d.l. n. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1698/2015R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA PROFORMA DILETATNTISTICA (C.F. 97274310156), in persona del legale rappresentante pro tempore, L M (C.F. LNEMRC79P26F205N), L S (C.F. LNESBN54D22B619W), rappresentati e difes i dall’Avv. KATIA SCARPA in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatipresso lo studio dell’Avv. LEONARDO DE STASIO in Roma, Via F. Cesi, 72 –ricorrenti –

contro

Oggetto: tributi – accertamento – associazioni – IVA – litisconsorzio - esclusione N.1698/15 R.G. Est. F. D’A AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, n. 2643/06/14 depositata in data 21 maggio 2014 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’A nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
lette le conclusioni scritte de l Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G F , che ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo, per l’accoglimento del secondo motivo e per l’assorbimento degli ulteriori motivi.

FATTIDI CAUSA

1. L’associazione contribuente ASSOCIAZIONE SPORTIVA PROFORMA DILETTANTISTICA e i singoli soci L S e L M hanno impugnato l’ avviso di accertamento T9B040LJ00695/2012, relativo al periodo di imposta 2008 con il quale, a seguito di PVC, veniva contestata l’omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili, nonché l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, quale effetto del disconoscimento della sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche e della accertata natura di ente commerciale. In particolare, l’Ufficio contestava la mancata indicazione della natura dilettantistica dell’ente, l’assenza di democraticità in capo all’associazione, la violazione dell’art. 90, comma N.1698/15 R.G. Est. F. D’A 18-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289 – stante il fatto che il legale rappresentante Leone Sabino ricopriva il ruolo di amministratore in altre associazioni –nonché stante l’assenza di partecipazione alla vita associativa da parte deisoci ordinari. L’atto impositivo contestava, poi, ai soci Leone Sabino e Leone M di essere gli autori delle violazioni, irrogando nei loro confronti sanzioni.

2. La CTP di Milano ha accolto i ricorsiriuniti.

3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 21 maggio 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio.Il giudice di appello ha preliminarmente rigettatol’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo che l’art. 11, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 fa presumere la provenienza dell’atto dall’Amministrazione finanziaria. Ha, poi, rigettato l’eccezione di difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo. Nel merito, la CTR ha ritenuto provata la natura non commerciale dell’associazione, accertando che l’associazione si presentava ai terz i come centro sportivo, che vi eranoun grande bar e una sala ristoro e che venivano svolte attività di personaltrainer, attività proprie di centri sportivi. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che l’associazione fosse carente al suo interno di democraticità, stante la divisione dei soci in due categorie, ordinari e fondatori, i primi dei quali non partecipavano alla vita associativa. E’, poi, stato rilevato che i servizi di pulizia venivano espletati da una socia ordinaria senza vincolo di subordinazione, rilevando –inoltre - che fosse stato violato l’art. 90 l. n. 289/2002, in quanto il legale rappresentante dell’associazione contribuente figurava come legale rappresentante di altra associazione. Ha, pertanto, ritenuto che i proventi derivanti dall’attività di ristoro del bar fossero ascrivibili a ricavi tassabili in via ordinaria.

4. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a otto motivi;
l’Ufficio si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. N.1698/15 R.G. Est. F. D’A

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per essersi il giudice di appello pronunciato ultra petita sulla questione dell’inammissibilità dell’atto di appello in quanto sottoscritto da persona diversa dal Direttore dell’Ufficio e quindi priva di potere. Deducono i ricorrenti che, a fronte della suddetta eccezione dei contribuenti, la CTR avrebbe ritenuto che i contribuenti appellati avrebbero avuto l’onere di provare l’assenza di un atto di conferimento del potere di appellare.

1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 14 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per omessa integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario. Deducono i ricorrenti che l’associazione sarebbe riferibile ai membri della famiglia Leone, tra cui il terzo Rita Boscaini, come avrebbe rilevato la stessa sentenza impugnatae come risulterebbe dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio (docc. 12, 13 ricorrenti), nei cui confronti non sarebbe stato integrato il contraddittorio. Osservano, inoltre,i ricorrenti come le controversie si sarebbero svolte in primo grado separatamente.

1.3.C on il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione e falsa applicaz ione dell’art. 36 cod. civ. Osservano i ricorrenti che l’atto impositivo fosse stato diretto nei confronti del contribuente Leone Sabino, che non avrebbe rivestito il ruolo di legale rappresentante della associazione contribuente, per cui l’atto sarebbe nullo per essere stato indirizzato nei confronti di una persona fisica priva della necessaria qualificae non anche nei confronti della persona che rivestail ruolo di legale rappresentante.
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