Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 36350
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I L, nato a SANT'EGIDIO MONTE ALBINO il 02/09/1966 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 della CORTE ASSISE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del S. Procuratore generale, S P, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 la Corte di assise di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di L I diretta alla declaratoria di ineseguibilità della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, inflitta da detta Corte con sentenza del 14 dicembre 2006, irrevocabile il 18 dicembre 2008, in relazione al delitto di omicidio aggravato. Il condannato era stato estradato dalla Spagna, ove era stato arrestato nel novembre del 2005, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno in relazione ad un diverso procedimento per reati associativi di stampo camorristico ed estorsione. Il rigetto dell'istanza è stato motivato dal rilievo che I, nell'udienza del 17 novembre 2005 dinanzi allo 3uzgado Central n. 2 di Madrid, al fine di decidere sulla richiesta di estradizione italiana, aveva dichiarato di "rinunciare al beneficio della specialità estradizionale ed accettato di essere giudicato in Italia per qualsiasi reato", il tutto alla presenza del difensore e con l'assistenza di un interprete. Successivamente, I aveva revocato tale rinuncia, con una missiva del 5 dicembre 2005 (due giorni prima della prevista consegna) in cui l'interessato precisava di non avere compreso le conseguenze dell'operata rinuncia. Tale dichiarazione di revoca è stata ritenuta priva di effetti, in quanto - a termini dell'art. 717, comma 2 -bis, richiamato dall'art. 721, comma 5, n. 2, cod. proc. pen. - non si ravvisava alcuna violazione delle garanzie difensive, né l'intervento di fatti nuovi che giustificassero la revoca.
2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori del condannato, avv. Antonella Mascia e Luigi Calabrese, deducendo profili di violazione di legge e correlato vizio di motivazione, che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, alla stregua dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge con riguardo agli artt. 32 e 26 L. 26 aprile 2005, n. 69 e agli artt. 13 e 27 della Decisione Quadro sul mandato di arresto europeo (di seguito, MAE) del 13 giugno 2002, e difetto totale di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorso deduce l'erronea applicazione del principio di specialità, come desunto dalle indicate disposizioni (quelle interne attuative dei criteri posti dalla Decisione Quadro), secondo la ratio dell'istituto che è quella di garantire che la consegna di un imputato da uno Stato membro all'altro non sia utilizzata per processare o per eseguire la pena relativamente ad un fatto diverso da quello per il quale era stata concessa l'estradizione.In termini sistematici, la clausola di specialità introduce una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale. L'esegesi di legittimità più recente richiede che la rinuncia al principio di specialità si fondi su un consenso informato circa il contenuto e la portata della dichiarazione di rinuncia. Pertanto, non si ritengono valide rinunce tratte da comportamenti concludenti o da manifestazioni di volontà dirette ad altri fini. Nel caso di specie, l'intervenuta revoca da parte di I della rinuncia al principio di specialità impedisce l'esecuzione della pena dell'ergastolo, che era stata inflitta al ricorrente nel processo n. 7266/2002 relativo al delitto di omicidio aggravato e reati connessi, in quanto l'originaria rinuncia non era qualificabile come consapevole ed informata. Pertanto, l'estradizione deve ritenersi validamente concessa soltanto per il processo n. 11952/04 riguardante il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e reati connessi, ai quali era stata espressamente riferita, mentre del diverso processo per omicidio non vi era alcuna menzione nel MAE trasmesso dalle Autorità italiane, né nella decisione di consegna emanata dalle Autorità spagnole.
2.2. Violazione di legge con riguardo agli artt. 5 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito, CEDU), resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Si richiama la decisione Baratta c. Italia (sentenza del 13 ottobre 2015) in cui la Corte EDU ha affermato che il rifiuto di riaprire una procedura che si era svolta in contumacia, in assenza di indicazioni che
lette le conclusioni del S. Procuratore generale, S P, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 la Corte di assise di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di L I diretta alla declaratoria di ineseguibilità della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, inflitta da detta Corte con sentenza del 14 dicembre 2006, irrevocabile il 18 dicembre 2008, in relazione al delitto di omicidio aggravato. Il condannato era stato estradato dalla Spagna, ove era stato arrestato nel novembre del 2005, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno in relazione ad un diverso procedimento per reati associativi di stampo camorristico ed estorsione. Il rigetto dell'istanza è stato motivato dal rilievo che I, nell'udienza del 17 novembre 2005 dinanzi allo 3uzgado Central n. 2 di Madrid, al fine di decidere sulla richiesta di estradizione italiana, aveva dichiarato di "rinunciare al beneficio della specialità estradizionale ed accettato di essere giudicato in Italia per qualsiasi reato", il tutto alla presenza del difensore e con l'assistenza di un interprete. Successivamente, I aveva revocato tale rinuncia, con una missiva del 5 dicembre 2005 (due giorni prima della prevista consegna) in cui l'interessato precisava di non avere compreso le conseguenze dell'operata rinuncia. Tale dichiarazione di revoca è stata ritenuta priva di effetti, in quanto - a termini dell'art. 717, comma 2 -bis, richiamato dall'art. 721, comma 5, n. 2, cod. proc. pen. - non si ravvisava alcuna violazione delle garanzie difensive, né l'intervento di fatti nuovi che giustificassero la revoca.
2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori del condannato, avv. Antonella Mascia e Luigi Calabrese, deducendo profili di violazione di legge e correlato vizio di motivazione, che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, alla stregua dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge con riguardo agli artt. 32 e 26 L. 26 aprile 2005, n. 69 e agli artt. 13 e 27 della Decisione Quadro sul mandato di arresto europeo (di seguito, MAE) del 13 giugno 2002, e difetto totale di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorso deduce l'erronea applicazione del principio di specialità, come desunto dalle indicate disposizioni (quelle interne attuative dei criteri posti dalla Decisione Quadro), secondo la ratio dell'istituto che è quella di garantire che la consegna di un imputato da uno Stato membro all'altro non sia utilizzata per processare o per eseguire la pena relativamente ad un fatto diverso da quello per il quale era stata concessa l'estradizione.In termini sistematici, la clausola di specialità introduce una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale. L'esegesi di legittimità più recente richiede che la rinuncia al principio di specialità si fondi su un consenso informato circa il contenuto e la portata della dichiarazione di rinuncia. Pertanto, non si ritengono valide rinunce tratte da comportamenti concludenti o da manifestazioni di volontà dirette ad altri fini. Nel caso di specie, l'intervenuta revoca da parte di I della rinuncia al principio di specialità impedisce l'esecuzione della pena dell'ergastolo, che era stata inflitta al ricorrente nel processo n. 7266/2002 relativo al delitto di omicidio aggravato e reati connessi, in quanto l'originaria rinuncia non era qualificabile come consapevole ed informata. Pertanto, l'estradizione deve ritenersi validamente concessa soltanto per il processo n. 11952/04 riguardante il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e reati connessi, ai quali era stata espressamente riferita, mentre del diverso processo per omicidio non vi era alcuna menzione nel MAE trasmesso dalle Autorità italiane, né nella decisione di consegna emanata dalle Autorità spagnole.
2.2. Violazione di legge con riguardo agli artt. 5 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito, CEDU), resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Si richiama la decisione Baratta c. Italia (sentenza del 13 ottobre 2015) in cui la Corte EDU ha affermato che il rifiuto di riaprire una procedura che si era svolta in contumacia, in assenza di indicazioni che
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