Cass. pen., sez. III, sentenza 23/08/2019, n. 36383

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/08/2019, n. 36383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36383
Data del deposito : 23 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F C, nato a Napoli il 29/05/1968 avverso l'ordinanza pronunciata in data 06/12/2018 dal Tribunale del riesame di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D S, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. M B che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame, ex art. 322 cod.proc.pen., avanzato,_ da C F avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano di sequestro preventivo diretto e per equivalente fino alla concorrenza di C 22.973.553,97, pari al profitto del reato, come da imputazione cautelare, di cui ai capi A) e B), di cui agli artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., artt. 10 - quater, 13 bis comma 3 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale professionista abilitato alla trasmissione dei mod. F24 con saldo 0, utilizzando in compensazione, con il ricorso fraudolento all'accollo del debito fiscale, crediti Iva inesistenti e falsamente asseverati da altro professionista, consentiva, in concorso con gli amministratori della società ELLEM PH srl e Meditrade (società dichiarate fallite), soggetti generatori di crediti Iva fittizi, e delle società accollate, la compensazione indebita dei debiti di queste ultime, con l'aggravante per il F, di avere commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di consulente fiscale mediante l'elaborazione di modelli di evasione fiscale. In Napoli dal febbraio 2017 al 01/12/2017 (capo A), dal 25/03/2017 al 05/01/2018 (capo B). Il provvedimento veniva eseguito su beni mobili e su un immobile intestato al F (cfr. pag. 5).

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, e chiede l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: 2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 10- quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Deduce il ricorrente la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dei presupposti per l'adozione della misura 'cautelare, sia sulla sussistenza del fumus del reato di indebita compensazione, sul rilievo che non vi sarebbe la dimostrazione della fittizietà dei crediti Iva utilizzati per le compensazioni, tratta unicamente dalla relazione del curatore del fallimento e dagli accertamenti della Guardia di finanza, né la motivazione sulla partecipazione al reato del F, soggetto unicamente deputato alla trasmissione dei mod. F24 predisposti dal contribuente ed asseverati da altro professionista, non essendo egli, quale mero intermediario, tenuto alla verifica della rispondenza dei crediti alle scritture contabili, verifica che compete al professionista deputato ad apporre il visto di conformità. Nessuna forma di collegame,rnlo era stata dimostrata tra questi e le società coinvolte, e i contratti di accollo del debito tributario erano depositati. Non sarebbe configurabile il concorso del profdssionista nel reato tributario in quanto non ispiratore della frode. Nessuna dimostrazione vi sarebbe, infine, sulla elaborazione di modelli di evasione fiscale in c-ipo al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agii artt. 10 - quater, 13 bis comma 3 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'erronea quantificazione del profitto d--21 reato da assoggettare a vincolo cautelare, alla assenza di pertinenzialità di quanto sequestrato come profitto, oltre tutto il ricorrente non riveste la qualifica di amministratore di diritto e/o di fatto delle società coinvolte e, dunque, soggetto che non consegue il risparmio di imposta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità mi:mutò del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per la riproposizione delle stesse censure già ts 4-katt. devolute,--- anche in parte dirette alla rivalutazione del fatto, che sono manifestamente infondate.

5. Va, anzitutto, osservato che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893;
Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710;
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
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