Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2022, n. 00517
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P L, nato a Luzzi il 18/10/1971 avverso l'ordinanza in data 07/07/2021 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021, e depositata in data 8 luglio 2021, il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede di riesame, ha respinto l'impugnazione presentata da L P avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva disposto il sequestro preventivo di un autocarro, alla cui guida era il medesimo P, titolare dell'omonima ditta individuale di costruzioni edili, e del relativo carico di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da lavori di demolizioni edili. Il sequestro è stato ordinato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendosi sussistente sia il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato per effetto della libera disponibilità del bene, sia un'ipotesi di confisca obbligatoria, a norma dell'art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe L P, quale indagato, con atto sottoscritto dall'avvocato A B, nella qualità di difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, deducendosi che questo è di
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021, e depositata in data 8 luglio 2021, il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede di riesame, ha respinto l'impugnazione presentata da L P avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva disposto il sequestro preventivo di un autocarro, alla cui guida era il medesimo P, titolare dell'omonima ditta individuale di costruzioni edili, e del relativo carico di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da lavori di demolizioni edili. Il sequestro è stato ordinato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendosi sussistente sia il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato per effetto della libera disponibilità del bene, sia un'ipotesi di confisca obbligatoria, a norma dell'art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe L P, quale indagato, con atto sottoscritto dall'avvocato A B, nella qualità di difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, deducendosi che questo è di
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