Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2023, n. 11143

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2023, n. 11143
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11143
Data del deposito : 15 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da LO GE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di GE LO per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, e confermava invece la condanna dello stesso per i reati di lesioni aggravate (art. 582, 585 cod. pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen.) nei confronti di LA OR.

2. Avverso la sentenza presenta ricorso GE LO che, per il tramite del suo difensore, avvocato Salvatore Re, articola i seguenti tre motivi di ricorso.

2.1. Erronea applicazione della legge penale per erronea applicazione delle prove. I giudici non avrebbero raggiunto lo standard probatorio della ragionevole certezza, in relazione ai fatti di reato, non avendo debitamente considerato le peculiarità psicologiche di LO, fragile ed emotivamente labile, con agito puerile e di protesta, incline a comportamenti petulanti, ma non minacciosi;
avrebbero trascurato l'evidente inferiorità fisica di LO rispetto alla parte offesa OR, suo cognato, per ragioni di statura ed anche, all'epoca dei fatti, di condizioni di salute;
avrebbero tralasciato di valutare che il mancato rinvenimento del cacciavite con cui LO avrebbe ferito OR non consentiva di ritenere raggiunta la prova delle lesioni, peraltro reciproche. La Corte d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione dell'insegnamento di Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, la quale sollecita i giudici nella ricerca di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa quando vi sia stata costituzione di parte civile, così come, deve inferirsi, in ogni caso in cui la narrazione della persona offesa possa essere inquinata da interessi di natura economica, il che accadeva nel caso di specie in cui, oltretutto, le denunce-querele erano reciproche.

2.2. Erronea applicazione della

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