Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/10/2021, n. 28946
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 34292-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
VECCHI GIULIANA, AL RIFAI HAJJO SALIM, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato F P;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
11210661002;
- intimati -
avverso la sentenza n. 773/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 1'08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. M C. Rilevato che:
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 773/05/2017, depositata 1'8 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha accolto l'appello di G V e di S A R H avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Modena, che aveva rigettato, dopo averli riuniti, i ricorsi degli stessi contribuenti avverso gli avvisi di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle relative sanzioni, con i quali l'Ufficio aveva contestato la loro decadenza dall'agevolazione relativa all'aliquota Iva ridotta per l'acquisto della c.d. "prima casa", avvenuto in comunione tra loro nell'anno 2012, trattandosi di immobile da considerarsi di lusso ai sensi dell'art. 6 del d.m. del 2 agosto 1969, n. 1072 - in quanto avente superficie utile complessiva superiore a mq. 240 - ed aveva pertanto recuperato a tassazione sia la maggior Iva dovuta in applicazione dell'aliquota ordinaria;
sia la maggior imposta sostitutiva di cui al d.P.R. n. 601 del 1973, relativa al mutuo stipulato dagli acquirenti contestualmente alla compravendita immobiliare, al quale era stata applicata senza Mato rdliguuld dycv uia la, buiptv5uppu.stu Un Sì trattasse di un finanziamento utilizzato per l'acquisto di un immobile abitativo costituente "prima casa". Ric. 2019 n. 34292 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- I contribuenti si sono costituiti con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, ed hanno prodotto memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
Considerato che:
1.Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la natura meramente apparente della sua motivazione, in particolare in ordine alle ragioni per le quali la CTR si è distaccata dal computo della superficie redatto dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio di merito. Il motivo è infondato. Invero va premesso che, come risulta dal complesso delle difese delle parti, oltre che dalla sentenza impugnata, la questione tuttora effettivamente controversa attiene all'inclusione o meno - nella superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. del 2 agosto 1969, n. 1072 - di un locale situato nel piano interrato ed adibito, oltre che a centrale- termica, anche a lavanderia. Ebbene, in relazione a tale locale, la CTR ha argomentato, per quanto sinteticamente, le ragioni per le quali, sotto il profilo normativo, la porzione dell'immobile in questione, sebbene inclusa dal consulente tecnico d'ufficio nel complesso della superficie utile, debba esserne esclusa, in ragione del suo «totale interramento, senza possibilità di aperture o luci», con la conseguente asserita qualificazione come «cantina» e la ritenuta irrilevanza dell'utilizzazione effettiva cui l'abbia adibita il possessore. Ric. 2019 n. 34292 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- Pertanto, nel caso di specie la motivazione della sentenza
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
VECCHI GIULIANA, AL RIFAI HAJJO SALIM, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato F P;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
11210661002;
- intimati -
avverso la sentenza n. 773/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 1'08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. M C. Rilevato che:
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 773/05/2017, depositata 1'8 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha accolto l'appello di G V e di S A R H avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Modena, che aveva rigettato, dopo averli riuniti, i ricorsi degli stessi contribuenti avverso gli avvisi di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle relative sanzioni, con i quali l'Ufficio aveva contestato la loro decadenza dall'agevolazione relativa all'aliquota Iva ridotta per l'acquisto della c.d. "prima casa", avvenuto in comunione tra loro nell'anno 2012, trattandosi di immobile da considerarsi di lusso ai sensi dell'art. 6 del d.m. del 2 agosto 1969, n. 1072 - in quanto avente superficie utile complessiva superiore a mq. 240 - ed aveva pertanto recuperato a tassazione sia la maggior Iva dovuta in applicazione dell'aliquota ordinaria;
sia la maggior imposta sostitutiva di cui al d.P.R. n. 601 del 1973, relativa al mutuo stipulato dagli acquirenti contestualmente alla compravendita immobiliare, al quale era stata applicata senza Mato rdliguuld dycv uia la, buiptv5uppu.stu Un Sì trattasse di un finanziamento utilizzato per l'acquisto di un immobile abitativo costituente "prima casa". Ric. 2019 n. 34292 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- I contribuenti si sono costituiti con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, ed hanno prodotto memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
Considerato che:
1.Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la natura meramente apparente della sua motivazione, in particolare in ordine alle ragioni per le quali la CTR si è distaccata dal computo della superficie redatto dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio di merito. Il motivo è infondato. Invero va premesso che, come risulta dal complesso delle difese delle parti, oltre che dalla sentenza impugnata, la questione tuttora effettivamente controversa attiene all'inclusione o meno - nella superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. del 2 agosto 1969, n. 1072 - di un locale situato nel piano interrato ed adibito, oltre che a centrale- termica, anche a lavanderia. Ebbene, in relazione a tale locale, la CTR ha argomentato, per quanto sinteticamente, le ragioni per le quali, sotto il profilo normativo, la porzione dell'immobile in questione, sebbene inclusa dal consulente tecnico d'ufficio nel complesso della superficie utile, debba esserne esclusa, in ragione del suo «totale interramento, senza possibilità di aperture o luci», con la conseguente asserita qualificazione come «cantina» e la ritenuta irrilevanza dell'utilizzazione effettiva cui l'abbia adibita il possessore. Ric. 2019 n. 34292 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- Pertanto, nel caso di specie la motivazione della sentenza
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