Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/11/2021, n. 32681

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/11/2021, n. 32681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32681
Data del deposito : 9 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14438-2019 proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. A SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SALARIA

290, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO D'APONTE;

- ricorrente -

2021 contro 2087 UO ET, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO MENNELLA e IRENE MONTUORI;
- controricori*ente - avverso la sentenza n. 1661/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/03/2019 R.G.N. 3300/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA.

Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del reclamo di IE BU e in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la illegittimità dell'atto di destituzione adottato da E.A.V. s.r.l. con decorrenza 18.4.2017 e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dallo stesso percepita, con decorrenza dal giorno del recesso e fino alla reintegrazione, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo;
ha condannato E.A.V. s.r.l. al pagamento del trattamento retributivo dovuto dal 2.3.2017 per il periodo di sospensione dal soldo e dal servizio fino al 18.4.2017, oltre accessori dalla maturazione al saldo;

2. la statuizione di accoglimento, per quel che qui rileva, è stata fondata sulla considerazione che il provvedimento di destituzione non era stato adottato nel rispetto della speciale disciplina dettata dall'allegato A al R.D. n. 148 del 1931, avente natura di fonte primaria, non abrogata o modificata da interventi legislativi successivi;
tale disciplina, per il suo carattere speciale, era destinata a prevalere su quella generale dettata dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970, in concreto applicata dalla società datrice di lavoro;
tanto determinava la nullità dell'atto sanzionatorio, nullità rilevabile d'ufficio in quanto riconducibile all'ambito delle nullità di protezione, e l'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, Legge n. 300 del 1970 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge n. 92 del 2012;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.A.V. s.r.l. sulla base di due motivi;
la parte intimata ha resistito con tempestivo

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