Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/12/2022, n. 37873

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/12/2022, n. 37873
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37873
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15025-2021 proposto da: MAZZONE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALADIER

43, presso lo studio dell'avvocato E L, rappresentato e difeso dall'avvocato L B;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE -

RISCOSSIONE

13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLk 29, presso lo studio dell'avvocato A S, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CTTI, L MTO, CARLA D'ALOISIO;
- controricarrenti - avverso la sentenza n. 3526/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 11 20/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GO CINQUE.

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3526/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento n. 609/2019 che aveva rigettato l'impugnazione proposta da M M avverso l'intimazione di pagamento n. 017/2018/90/00381676/000 relativa, per quanto di interesse, all'avviso di addebito n. 31720120001477567000, accertando il mancato decorso del termine prescrizionale ex art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/95 atteso l'effetto interruttivo riconducibile alla documentata e non contestata richiesta di rateizzazione del 7.3.2014. 2. I giudici di seconde cure rilevavano che correttamente il primo giudice aveva, da un lato, ritenuto regolare la notifica dell'avviso di addebito e, dall'altro, in considerazione del comportamento complessivo del contribuente, che aveva avanzato l'istanza di rateizzo (il 7.3.2014) e proceduto a pagamenti parziali effettuati in adempimento del piano stabilito dall'agente di riscossione, aveva opinato che questi avesse riconosciuto la persistenza del debito contributivo nei confronti dell'INPS e non fosse decorso il termine prescrizionale rispetto alla data di notifica della intimazione (12.4.2018).

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione M M affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate riscossione.

4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. I motivi possono essere così sintetizzati. Ric. 2021 n. 15025 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- 2. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 60 DPR n. 600/73 e dell'art. 4 co. 3 legge n. 890/82, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221 cpc, 2700 cc, 2714 cc, 2717 cc, 2718 cc e 2719 cc, in relazione all'art. 360 co. n. 3 cpc, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in riferimento all'asserita avvenuta notifica dell'avviso di addebito;
si sostiene, in particolare, che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto provata la notifica del suddetto avviso, avvenuta il 14.1.2013, nonostante che la sottoscrizione apposta dal ricevente, oltre ad essere incomprensibile, fosse del tutto apocrifa e non coincidente con la firma di esso Mazzone e nonostante che fosse stata valutata solo la copia semplice dell'avviso di ritorno, prodotto dall'Agenzia delle Entrate, e non anche l'originale.
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