Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2004, n. 8451
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA LD, elettivamente domiciliata in Roma, via Macedonia 10, presso l'avv. Mario Barca, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Annamaria Genovese del Foro di Torino, per procura in atti;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE;
- intimata -
e
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 26/35/01 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 35, in data 20 giugno 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Stefano Schirò;
uditi per il ricorrente l'avv. Genovese e per i controricorrenti l'avvocato dello Stato Gentili;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione e il rigetto degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente IM BO, dipendente del Consiglio nazionale delle ricerche (c.n.r.), in occasione del suo collocamento a riposo, avvenuto nel settembre 1997, subiva la trattenuta I.r.p.e.f. sul trattamento di fine rapporto anche per la parte corrisposta in buoni postali fruttiferi e relativi interessi.
Ritenendo illegittimo tale prelievo, la BO proponeva istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria e avverso il silenzio- rifiuto da questa opposto adiva la Commissione tributaria provinciale di Torino, deducendo che:
a - il t.f.r. gli era stato corrisposto anche con la consegna di buoni postali fruttiferi, a lei intestati, nei quali il datore di lavoro aveva periodicamente investito le quote di t.f.r. accantonate;
b - il capitale e gli interessi dei b.p.f. sono esenti da ogni imposta di qualsiasi genere presente e futura, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del R.d.l. 26 dicembre 1924, n. 2106. La Commissione tributaria provinciale di Torino respingeva il ricorso, ritenendo una entità economica e giuridica indivisibile la gomma liquidata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro e irrilevanti le concrete modalità di erogazione di detta somma.
La BO proponeva appello, ribadendo che i b.p.f. non erano soggetti a tassazione, anche sulla scorta di quanto disposto dall'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Con sentenza del 20 giugno 2001 la Commissione tributaria regionale del Piemonte