Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2022, n. 29137

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In tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'art. 4, comma 9, della l. n. 412 del 1991, e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all'art. 13 dell'accordo integrativo per la regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell'accordo collettivo nazionale del 20.1.2005, che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2022, n. 29137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29137
Data del deposito : 6 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 8510/2021 'AULA B' Numero sezionale 2643/2022 Numero di raccolta generale 29137/2022 Data pubblicazione 06/10/2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE – ACCORDI NAZIONALI – ACCORDI REGIONALI – Composta da RAPPORTI – PRINCIPIO ANTONIO MANNA - Presidente - CATERINA MAROTTA - Consigliere - R.G.N. 8510/2021 IRENE TRICOMI - Consigliere - Cron. ROBERTO BELLE' - Cons. Relatore - PU – 5/7/2022 NICOLA DE MARINIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8510/2021 R.G. proposto da AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO SANTUCCI ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Pantaleo 3 presso lo studio dell'avv. NICOLETTA SERRANI;

- ricorrente -

contro

ZI CO, rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO DI BATTISTA ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 128 presso lo studio dell'avv. DORANGELA DI STEFANO;
- controricorrente – ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'LA n. 525/2020, depositata il 1.10.2020, N.R.G. 732/2019. Numero registro generale 8510/2021 Numero sezionale 2643/2022 Numero di raccolta generale 29137/2022 Udita la relazione svolta all'udienza pubblica del 5.7.2022 dal Data pubblicazione 06/10/2022 Consigliere dott. ROBERTO BELLÈ;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
Udito l'Avv. VINCENZO SANTUCCI per la parte ricorrente e l'Avv. FABIO DI BATTISTA per il controricorrente e ricorrente incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di L'LA, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, ha limitato ad euro 19.109,14, oltre accessori l'importo per il quale era da ritenere fondata la pretesa, azionata con decreto ingiuntivo per euro 52.081,74 da MA ZZ, medico convenzionato di continuità assistenziale, nei confronti della Azienda Sanitaria Locale AN LM L'LA (di seguito ASL). La Corte territoriale riteneva, come già in altre proprie pronunce, che fosse fondata la pretesa del medico di sentirsi riconoscere gli importi a titolo di reperibilità domiciliare, NCP in gruppo o in rete, superfestivi, servizio ADI e PIP per il periodo dal giugno 2009 al dicembre 2015, quali indennità previste dall'Accordo Integrativo Regionale ed unilateralmente ridotte dalla ASL per ragioni di recupero economico conseguenti anche a delibera del Commissario ad acta nominato per la realizzazione in sede regionale del Piano di rientro definito tra la Regione Abruzzo e i Ministeri competenti. La sentenza di appello riteneva invece non dovute le somme pretese a titolo di indennità di rischio per l'attività riguardante la c.d. continuità assistenziale e ciò sul presupposto della nullità delle clausole della contrattazione integrativa che l'avevano prevista, ritenute in contrasto con la contrattazione nazionale di riferimento. 2 di 16 Numero registro generale 8510/2021 Numero sezionale 2643/2022 2. La ASL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette Numero di raccolta generale 29137/2022 motivi, cui MA ZZ ha opposto difese con controricorso, Data pubblicazione 06/10/2022 contenente anche ricorso incidentale, sviluppato sulla base di sei motivi.

3. La causa, dapprima avviata alla trattazione presso la sezione di cui all'art. 376, co. 1, c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato note illustrative, è stata quindi rimessa ad udienza pubblica per l'assenza di precedenti sulla questione oggetto del ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente principale antepone alla formulazione delle censure la ricostruzione del quadro normativo e, con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell'art. 6 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b) dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 1339, 1418, 1419 e 1374 cod. civ. Essa sostiene, in sintesi, che le delibere del D.G. dell'ASL e quelle del Commissario ad acta hanno natura autoritativa ed inderogabile e sono state adottate sulla base delle disposizioni richiamate in rubrica che hanno imposto alle Regioni di perseguire l'obiettivo del contenimento della complessiva spesa sanitaria e dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La ASL deduce poi che la Regione Abruzzo, in quanto soggetta al Piano di Rientro, non poteva erogare servizi sanitari ulteriori a quelli previsti nei L.E.A., secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (dec. n. 117/2018) e rileva che nella fattispecie di causa erano in questione incentivi facoltativi e volontari, che 3 di 16 Numero registro generale 8510/2021 Numero sezionale 2643/2022 esulavano dai L.E.A. e che, come tali, non potevano essere erogati Numero di raccolta generale 29137/2022 nella loro interezza. Data pubblicazione 06/10/2022 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, sotto altro profilo e sempre ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell'art. 6 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b) dell'art. 12 disposizioni sulla legge in generale. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha tratto conferma della necessità di una modifica consensuale dell'A.I.R. dai contenuti della Delib. di Giunta Regionale n. 592 del 2008 e della successiva Delib. Commissariale n. 27 del 2011, ed evidenzia che in detti atti si faceva riferimento alla sola riapertura dei tavoli di concertazione - nella specie avvenuta - e non anche alla modifica dell'A.I.R.;
la delibera Commissariale, poi, faceva espressamente salvi i contenimenti di spesa effettuati fino a quel momento dalle ASL e, dunque, anche di quelli adottati con la Delib. n. 563 del 2009 (poi modificata, in recepimento della Delib. del Commissario ad acta n. 24 del 2012, con la Delib. n. 150 del 2013);
Rileva altresì la contraddittorietà tra il riconoscimento del carattere vincolante del tetto di spesa fissato dal Commissario ad acta e dalla Regione e la conclusione secondo cui per la sua attuazione sarebbe stato necessario il consenso dei sindacati. La medesima rubrica è anteposta al terzo motivo con il quale l'Azienda torna a sostenere che la rimodulazione dei compensi poteva essere disposta unilateralmente a livello aziendale perché imposta dai provvedimenti regionali, non sindacabili, a loro volta emanati in attuazione del piano di rientro dal deficit in materia di spese sanitarie.

4. Con il quarto motivo, formulato sempre i sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente addebita alla sentenza impugnata la 4 di 16 Numero registro generale 8510/2021 Numero sezionale 2643/2022 violazione dell'art. 1326 cod. civ. e deduce che la riduzione aveva Numero di raccolta generale 29137/2022 interessato prestazioni facoltative, non rientranti nei livelli Data pubblicazione 06/10/2022 essenziali di assistenza (LEA), sicché il medico convenzionato avrebbe potuto decidere di non accettare le nuove condizioni, astenendosi dal rendere le prestazioni accessorie perché non adeguatamente compensate, mentre il diverso comportamento concludente tenuto doveva essere valorizzato perché sintomatico della conclusione di un nuovo accordo fra le parti.

5. La quinta critica, ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'accodo collettivo nazionale 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi della L. n. 421 del 1992, art. 1 e del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8 come modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993 ed in particolare dell'art. 54, nonché dell'art. 5 dell'Accordo Integrativo Regionale Abruzzo. La ricorrente contesta la qualificazione del compenso previsto dall'art. 5 A.I.R. e dell'art. 54 A.C.N., per i "Nuclei di cure primarie" (e, in generale, per le altre voci contrattuali oggetto di riduzione) operata nella sentenza impugnata e deduce che si tratta di compensi di natura incentivante, corrisposti a fronte di una forma volontaria e facoltativa di esercizio dell'attività medica (aggregazione di medici, su base volontaria, per assicurare la copertura della assistenza nell'arco delle 24 ore) - e non già di corrispettivi di prestazioni che rendono più usurante l'attività.

6. Con il sesto motivo è denunciata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 perché la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere nulle le clausole del contratto decentrato comportanti oneri economici non più compatibili con gli strumenti di programmazione economica ed in particolare con l'Accordo sottoscritto il 6 marzo 2007 dalla Regione Abruzzo con il Governo. 5 di 16 Numero registro generale 8510/2021 Numero sezionale 2643/2022 7. La settima censura, egualmente ricondotta al vizio di cui al n. 3 Numero di raccolta generale 29137/2022 dell'art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la Data pubblicazione

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