Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/07/2020, n. 14844

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/07/2020, n. 14844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14844
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 324/2016 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- ricorrente -

contro

AUTOTRASPORTI ANDREOLA S.N.C. DI ANDREOLA RENATO CARLO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 32, presso lo studio dell'Avv. M C, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv. M M e F P giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale - controricorrente e ricorrente incidentale - e

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore - intimata - avverso la sentenza n. 2266/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 22 maggio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Considerato che:

1. la CTR della Lombardia ha accolto parzialmente il gravame interposto da Autotrasporti Andreola s.n.c. di Andreola R C & C. avverso la sentenza della CTP di Sondrio di rigetto del ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento n. 11481/R.U. con cui l'ufficio di Tirano aveva accertato, a seguito dei controlli effettuati dalla tenenza della Guardia di Finanza di Passo Foscagno e in relazione al periodo 10 marzo 2009-29 febbraio 2012, maggiori diritti per accise e IVA all'importazione, oltre sanzioni e interessi, per i quantitativi di carburante importato dal territorio extra-doganale di Livigno eccedenti la franchigia limitata al carburante contenuto nei "serbatoi normali" dei veicoli commerciali ex art. 107 del regolamento n. 1186/2009/CE del Consiglio del 16 novembre 2009 sul regime comunitario delle franchigie doganali;

2. ha ritenuto tra l'altro la CTR che: a) l'art. 107 reg. cit. deve essere interpretato restrittivamente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Schoonbroodt del 1998 in causa C-247/97), nel senso che nella locuzione "serbatoi normali" rientrano soltanto quelli fissati dal costruttore su tutti i veicoli del medesimo tipo e non anche - come sostenuto dall'appellante - quelli installati al momento del primo acquisto e della prima immatricolazione;
b) non sussistono le condizioni per potersi invocare il "legittimo affidamento" ex art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
c) in accoglimento del terzo motivo di gravame, sussistono invece le condizioni per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 10 della legge n. 212 cit. con riguardo agli interessi «atteso che la rilevante affluenza di trasportatori professionali che sono prossimi a Livigno e che riforniscono regolarmente i propri automezzi in zona franca avrebbe dovuto indurre l'agenzia delle Dogane ad una verifica della regolarità dei serbatoi utilizzati in epoca antecedente e senza ritardo» (p. 5 della sentenza);

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a due motivi, cui replica Autotrasporti Andreola con controricorso e ricorso incidentale affidato anch'esso a due motivi, sui quali l'Agenzia non ha svolto difese.

Ritenuto che:

4. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia nullità della sentenza «per palese contraddittorietà dello sviluppo argomentativo (...) infatti le argomentazioni utilizzate per motivare il rigetto della domanda principale, inerente al pagamento del tributo (correttezza del comportamento dell'Agenzia delle Dogane), sono state poi disattese nell'accoglimento della domanda subordinata relativa agli interessi» (p. 9 del ricorso): avendo la CTR escluso la sussistenza di un comportamento "attivo" dell'amministrazione tale da indurre nella contribuente una fondata aspettativa di esenzione del carburante importato dal dazio, sarebbe contraddittorio il successivo riconoscimento del legittimo affidamento ex art. 10 della legge n. 212 del 2000 quale esimente per il pagamento degli interessi per il solo fatto del mero trascorrere del tempo prima dell'accertamento dell'illegittima importazione;

4.1. il mezzo - che, al di là della sua formale intestazione, prospetta in sostanza un vizio motivazionale - è inammissibile;

4.2. esso non risulta infatti in linea con la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (applicabile nella specie) ad opera dell'art. 54, comma 1, lett. b) , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), anche con riferimento, peraltro, all'impugnazione delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Regionali (per l'applicabilità della modifica di cui innanzi anche all'impugnazione di tali pronunce si v. Sez. U., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054);

4.3. il legislatore, come chiarito da questa Corte anche a Sezioni Unite, tramite il nuovo n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Sez. U., n. 8053/2014 cit. e, da ultimo, Sez. 2, 29 ottobre 2018, n. 27415);
quanto al vizio di omessa motivazione, la detta riformulazione dell'art. 360, comma 1, c.p.c. è in particolare interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel. c.c., come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione;
pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. U., nn. 8053 e 8054/2014 citt., e successive conformi, tra le quali anche Sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940, secondo cui non sono più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale, ma solo quelle deducenti violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e quindi causa di nullità della sentenza, e Sez. 6-3, 25 settembre 2018, n. 22598, che riconduce il vizio in oggetto ad una nullità processuale denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.);
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