Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 18434

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Sentenza
3 aprile 2024
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3 aprile 2024

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In tema di misure di prevenzione patrimoniale, l'inosservanza della sequenza procedimentale prevista dall'art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'approvazione del rendiconto della gestione costituisce violazione di legge e, pertanto, può formare oggetto di ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione sul rilievo che il giudice delegato, in violazione del diritto al contraddittorio, non aveva fissato l'udienza dinanzi al collegio, nonostante le numerose contestazioni sollevate dagli interessati).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 18434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18434
Data del deposito : 3 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

18434-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.737 ANDREA PELLEGRINO -CC 03/04/2024DONATO D'AURIA R.G.N. 2312/2024 GIUSEPPE CA MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA NA nata a [...] il [...] MA SC nato a [...] il [...] MA TO nato a [...] il [...] MA LO NN natà a MATERA il 08/08/1968 avverso l'ordinanza del 14/10/2023 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. CARLO ZACCAGNINI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione. Mb RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 14/12/2023, ha approvato il rendiconto della gestione della procedura iscritta al n. 224/2010 RGMP depositato in cancelleria il giorno 16/10/2023 ed ha, in tale ambito, dichiarato inammissibili le osservazioni avanzate dall'Avv. Zaccagnini nell'interesse degli eredi del proposto Di AL AE e per conto del coniuge, anche in veste di terza interessata, RE AN AS. Il Tribunale ha, in ordine alle osservazioni dell'Avv. Zaccagnini, evidenziato che le stesse si riferiscono a beni e patrimonio confiscati in via definitiva e come tali acquisiti all'Erario nella loro interezza, con conseguente difetto di interesse specifico che potrebbe giustificare la richiesta di chiarimento o legittimare contestazioni o osservazioni al rendiconto gestionale, atteso che la fase in questione è destinata ad incidere sui diritti della parte alla quale saranno o sono già stati devoluti i beni all'esito del procedimento, che nel caso in esame è lo Stato ad esito di confisca definitiva. Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato, con motivazione in subordine, anche la infondatezza delle osservazioni proposte, richiamando il corretto operato gestionale e la puntuale rendicontazione sui beni in questione oggetto di confisca definitiva.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso LM PI, LM TO, LM ES, in qualità di eredi del proposto e RE AN AS, quale terza interessata, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La difesa ha puntualmente ricostruito le fasi del procedimento relative alla confisca di prevenzione a carico del proposto FA LM, deceduto in data 22/02/2012, richiamando proposte, e provvedimenti conseguenti, anche a carico dei familiari del proposto. Quanto al rendiconto di gestione ex art. 43 del d.lgs. 159 del 2011, la difesa ne richiamava le diverse fasi, compresa la notifica ricevuta dai ricorrenti in data 19/10/2023, così come la presentazione di osservazioni al rendiconto, in assenza di fissazione della udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 159 del 2011. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011 art. 43, quanto alla ricorrenza di un interesse ad avanzare osservazioni da parte degli eredi del LM, con conseguente omessa motivazione in ordine alle plurime censure articolate e violazione del diritto di difesa, avendo il giudice designato omesso di fissare l'udienza di HB comparizione delle parti;
il giudice ha dichiarato inammissibili le osservazioni dei ricorrenti al rendiconto di gestione, ritenendo che i ricorrenti, in violazione di legge, fossero privi di

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