Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2023, n. 07015

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2023, n. 07015
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07015
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI MIRCO nato a SUZZARA il 23/06/1963 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M he ha conci:Liso chiedencili

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il novembre 2021 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 18 febbraio 2016, ha assolto M M dal delitto di ricettazione rubricato al capo C e, ritenuto per il capo E l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 497-bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura di anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa, nel resto confermando le statuizioni del primo giudice. Il M è stato, infatti, riconosciuto colpevole dei reati di: furto aggravato ex artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., contestatigli ai capi A e B della rubrica;
falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale, di cui agli artt. 495, 61 n. 2 cod. pen. (capo D);
possesso di documento di identificazione falso, di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. (capo E).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M M, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 420-ter cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 24, 111, 117 Cost., in combinato con l'art. 6, par. 3, CEDU, per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della pronuncia di primo grado, atteso che il G.U.P. avrebbe disposto il rinvio dell'udienza del 25 febbraio 2016 pur in presenza di un assoluto legittimo impedimento a comparire dell'imputato, trovantesi in stato di restrizione in regime di detenzione domiciliare 'per altra causa - come noto al giudice ed ulteriormente rappresentato da parte del difensore -, in assenza di un ordine di traduzione nonché della notifica del verbale della precedente udienza, con conseguente impossibilità per il M di richiedere l'autorizzazione al magistrato di sorveglianza ad allontanarsi dal luogo di detenzione per poter partecipare al giudizio. A dire del ricorrente, infatti, risulterebbe inconferente, oltre che del tutto superata, la giurisprudenza seguita dai giudici di merito per dedurre l'insussistenza della eccepita nullità processuale, dovendo, invece, trovare applicazione i principi - ampiamente rappresentati in ricorso - recentemente espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, C, Rv. 282806-01, per la quale la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunque comunicata al giudice procedente, integrerebbe un legittimo impedimento a comparire tale da imporre il rinvio del processo ad altra udienza, con disposizione dell'ordine di traduzione da parte del giudice. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 624 cod. pen. e dell'art. 192 in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., oltre a carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al delitto di furto aggravato contestato al capo A, rispetto al quale non sussisterebbe la ricorrenza di alcun elemento di prova in ordine alla sua commissione, invero erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale in ragione di un'illogica estensione interpretativa delle evidenze probatorie riferibili, in via esclusiva, al diverso reato di cui al capo B, con conseguente manifesta carenza ed apparenza della motivazione resa.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi