Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2004, n. 12747

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2004, n. 12747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12747
Data del deposito : 9 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. G G - rel. Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TITO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA ORIANI

85, rappresentato e rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO LAVIANI, FRANCESCO DINO, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
B G E;



- intimato -


avverso la sentenza n. 198/03 del Giudice di pace di POTENZA, depositata il 11/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/04 dal Consigliere Dott. V M;

udito l'Avvocato Francesco DINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Rigetto del quarto motivo e giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'utente conveniva davanti al Giudice di Pace di Potenza il Comune di Tito chiedendo che venisse dichiarata la non debenza delle somme ingiunte con avvisi di pagamento richiesti dal concessionario S.E.M. e relativi a canoni acqua, fognatura e depurazione per gli anni 1994 nonché 1998 e 1999. Assumeva l'utente che i canoni del 1994 erano prescritti e che quelli del 1998-99 erano illegittimi in quanto non calcolati sui consumi effettivi;
chiedeva inoltre il risarcimento dei danni morali e la vittoria delle spese. Il Comune si costituiva, chiedendo la riunione ex art. 274 c.p.c. con altre cause analoghe e contestando preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario.
Con la sentenza impugnata l'adito Giudice di Pace, rigettata l'istanza di riunione ed affermata la propria giurisdizione e competenza, dichiarava non dovute le somme di cui all'avviso di pagamento relativo al servizio idrico a titolo di eccedenza per il 1998 e 1999 nonché le somme richieste per il 1994 (queste ultime in quanto prescritte);
dichiarava invece dovuta la somma relativa ai canoni (quota fissa, fognatura e depurazione) per il 1998 e 1999 e condannava il Comune al pagamento delle spese giudiziali. Quest'ultimo ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi, due dei quali prospettano questioni di giurisdizione (donde l'assegnazione alle Sezioni Unite).
L'utente non si è costituito in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e stato assegnato a queste Sezioni unite per la definizione delle questioni inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 374 primo comma cod. proc. civ. Rispetto alla decisione su dette questioni non può reputarsi prioritario l'esame del primo motivo del ricorso, con cui si denuncia il difetto d'integrità del contraddittorio in ragione della mancata citazione dinanzi al Giudice di pace anche della società SEM. La pronuncia sulla giurisdizione esige il preventivo controllo della costituzione del rapporto processuale nella presente sede, con la notificazione del ricorso alle parti del giudizio a quo, trattandosi di requisito dell'ammissibilità del ricorso stesso, non pure il controllo dell'integrità del contraddittorio nelle precorse fasi del processo;
con la statuizione sulla giurisdizione, infatti, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., si identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito dell'eventuale esigenza d'impartire l'ordine di cui all'art. 102 secondo comma cod. proc. civ. in caso di mancata citazione di un litisconsorte necessario (v. Cass. S.U. 3 aprile 1989 n. 1592, 1 giugno 2000 n. 369). Il secondo motivo del ricorso è rivolto a contestare l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per i canoni relativi al servizio di fognatura e depurazione, sul rilievo che gli stessi integrano tributi comunali, come tali devoluti alla cognizione del giudice tributario.
Il motivo è fondato.
Queste Sezioni unite, con indirizzo ormai univoco (da ultimo, v. sentenze 6 febbraio 2003 n. 1735, 17 luglio 2003 n. 11188, 17 dicembre 2003 n. 19388, 17 febbraio 2004 n. 3054), hanno affermato che il canone per il servizio di
scarico e depurazione delle acque reflue ha natura di componente del corrispettivo del servizio idrico solo a partire dal 3 ottobre 2000, per effetto dell'innovazione introdotta dall'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e del differimento della sua iniziale decorrenza (1 gennaio 1999) disposto dall'art. 62 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, modificato dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 258 (entrato in vigore alla predetta data del 3
ottobre 2000), mentre, per il periodo anteriore, integra un tributo comunale, sulla scorta delle previsioni prima dell'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e successivamente, dopo l'abrogazione di detta norma ad
opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dell'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1995 n. 172), di modo che la controversia attinente a quel
canone, per l'indicato periodo anteriore, se promossa nel vigore dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (anche nel testo originario, poi riformulato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2001 n. 448), rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
Ribadendosi il riportato principio, si deve dichiarare la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa al canone di fognatura e depurazione, con la consequenziale cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha in proposito pronunciato.
Ancora attinente alla giurisdizione è il quarto motivo del ricorso, con il quale si sostiene la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deducendosi che l'art. 33 secondo comma lett. e) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, ove fa eccezione a detta giurisdizione in materia
di pubblici servizi per i "rapporti individuali di utenza con soggetti privati", riguarderebbe soltanto le ipotesi dell'erogazione di pubblico servizio da parte di soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di modo che manterrebbe ferma quella giurisdizione esclusiva in caso di diretta gestione del servizio medesimo da parte di ente pubblico territoriale.
La deduzione, che resta influente limitatamente al canone per l'acqua potabile (a seguito dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso), è infondata.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo contemplata dal citato art. 33, come si è già affermato con sentenza 28 aprile 2004 n. 8103 (proprio in relazione al servizio idrico municipale), trova eccezione per i rapporti la cui fonte regolatrice sia non di natura amministrativa o concessoria, ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla qualità (pubblica o privata) delle parti. Tali rapporti sono affidati, secondo le comuni regole sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario. A conferma del principio ed a confutazione della diversa esegesi proposta dal ricorrente, va osservato che l'eccezione in esame riguarda i rapporti individuali di utenza "con" soggetti privati (non "fra" soggetti privati), ed inoltre trova base logica nella circostanza che le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono quei profili relativi all'ai od al quomodo dell'espletamento del pubblico servizio che giustificano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. Cass. S.U. 9 agosto 2000 n. 558, 10 giugno 2003 n. 9297). Per la decisione sugli altri motivi del ricorso, che rimangono rilevanti con limitato riguardo al canone per l'erogazione dell'acqua potabile, gli atti vanno rimessi al Primo presidente, al fine della designazione di Sezione semplice (art. 142 disp. att. cod. proc. civ.).

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