Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/11/2012, n. 20016

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In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, allorquando le esigenze produttive sopravvenute, lungi dall'implicare la soppressione della posizione lavorativa ne impongano, invece, il potenziamento, non sussiste il giustificato motivo oggettivo di licenziamento a fronte di un rifiuto del lavoratore di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno,

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/11/2012, n. 20016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20016
Data del deposito : 15 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. N G - rel. Consigliere -
Dott. G F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13396/2008 proposto da:
CO.LI. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato M F A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C E, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro
C S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato G S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R F, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 574/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/05/2007, r.g.n. 662/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2012 dal Consigliere Dott. GUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S G, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di Sandra Capezzuoli, proposta nei confronti della società CO.LI, avente ad oggetto l'impugnativa dei licenziamento intimatole da detta società in ragione del rifiuto di svolgere attività lavorativa a tempo pieno come richiesto per esigenze organizzative aziendali.
La Corte del merito ponendo a base del decisum la massima di questa Corte, di cui alla sentenza n. 9130 del 2010, riteneva che il motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art.3, richiedeva che le ragioni inerenti all'attività produttiva siano
tali, nella loro oggettività e non in forza di un atto del datore di lavoro che presenti margini di arbitrarietà, da determinare, con stretto nesso di consequenzialità, l'inutilizzabilità della posizione lavorativa. Conseguentemente, affermava la predetta Corte, le esigenze produttive sopravvenute, lungi dall'implicare la soppressione della posizione lavorativa, imponendone invece il potenziamento escludevano la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo a fronte di un rifiuto del lavoratore (anteriore alla specifica disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 5, che ne escludeva espressamente la configurabilità) di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, essendo in tal caso il licenziamento dovuto ad una determinazione dell'imprenditore di preferenza, per mera convenienza economica, del rapporto a tempo pieno in luogo di una pluralità di rapporti a tempo parziale.
Avverso questa sentenza la società ricorre in cassazione sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata da parte resistente, d'inammissibilità del ricorso prospettata in ragione, e della omessa indicazione dell'identità de soggetto che rappresenta la società, e della mancata specificazione nella procura del ruolo della persona che ha conferito il mandato.
Infatti secondo questa Corte nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, la mancata indicazione, rispetto alla persona fisica che abbia sottoscritto la procura in calce - pur specificata nella sua identità-, della qualifica che le attribuisca la rappresentanza legale della persona giuridica determina - ove tale elemento non sia desumibile neanche da altri atti del processo - la nullità della procura e quindi l'inammissibilità del ricorso (per tutte V. Cass. S.U. 28 aprile 1999 n. 276). Nella specie dagli atti del giudizio ed in particolare dalla sentenza di appello e dal ricorso in appello si desume che il legale rappresentante della società attuale ricorrente è C F il quale firma la procura a margine del ricorso per cassazione. Con il primo motivo la società, deducendo violazione di legge e di norme collettive con riferimento alla clausola n. 5, comma 2, della Direttiva 97/81 CE e alla L. n. 604 del 1966, art. 3, pone il seguente quesito: se l'aver sostenuto, da parte della Corte di Appello di Firenze, che il licenziamento intimato all'appellata non sarebbe giustificato dalla necessità di utilizzare una unità lavorativa a tempo pieno, non essendo esigibile il ricorso ad un ulteriore rapporto part-time in considerazione della difficoltà di reperire una prestazione lavorativa per sole due ore giornaliere, sia per ragioni economiche sia per non perdere la

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