Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15159
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KATRO ALFRED nato il 21/02/1996 avverso l'ordinanza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
lette/.3ePk-i.ée le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G, con cui è stato chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di A K, di rideterminazione della pena di cui alla sentenza n. 884/2003 del Tribunale di Bari - con la quale lo stesso era condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa (pena base anni nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen.) - a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 23 gennaio 2019. Con detta sentenza si era dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva come pena edittale minima la reclusione di anni otto, anziché di anni sei, per fatti non lievi aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (cosiddette droghe pesanti) dello stesso decreto. L'adito Giudice dell'esecuzione ha escluso di intervenire sulla pena inflitta prima dell'intervento della Corte costituzionale, sulla base della considerazione che «il giudice di primo grado non partiva dal minimo edittale di otto anni (minimo edittale ridotto ad anni sei in virtù della richiamata
lette/.3ePk-i.ée le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G, con cui è stato chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di A K, di rideterminazione della pena di cui alla sentenza n. 884/2003 del Tribunale di Bari - con la quale lo stesso era condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa (pena base anni nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen.) - a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 23 gennaio 2019. Con detta sentenza si era dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva come pena edittale minima la reclusione di anni otto, anziché di anni sei, per fatti non lievi aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (cosiddette droghe pesanti) dello stesso decreto. L'adito Giudice dell'esecuzione ha escluso di intervenire sulla pena inflitta prima dell'intervento della Corte costituzionale, sulla base della considerazione che «il giudice di primo grado non partiva dal minimo edittale di otto anni (minimo edittale ridotto ad anni sei in virtù della richiamata
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi