Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/09/2019, n. 23860
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FATTI DI CAUSA
1. C S impugnò innanzi alla CTP di Biella, con distinti ricorsi, due avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione IRPEG, IRAP, IVA, rispettivamente per le annualità 1998 e 1999, per quanto ancora rileva, quale costo indeducibile (ai fini delle imposte dirette) e indetraibile (ai fini dell'IVA), l'aumento del canone di locazione di lire 60 milioni.
2. Il giudice di primo grado, con le sentenze nn. 16/2011 e 17/2011, accolse entrambi i ricorsi;le decisioni sono state riformate dalla CTR del Piemonte che, nel contraddittorio della società, riunite le cause, con la sentenza in epigrafe, ha accolto gli appelli dell'Agenzia.
In particolare, la commissione piemontese ha ritenuto non provato l'aumento del canone in quanto, a fronte di un formale contratto di locazione commerciale nel quale era pattuito un canone di lire 90 milioni, da adeguarsi secondo gli indici ISTAT a partire dal quarto anno, gli aumenti, secondo la prospettazione della contribuente, erano stati convenuti "con mere lettere, non raccomandate e quindi prive di data certa, che riferivano di accordi verbali.";inoltre, il canone era stato ridotto da lire 250 milioni a lire 150 milioni in seguito alla riduzione della superficie locata e, anche a prescindere dal dato economico, le variazioni del canone, successive alla stipula del contratto, erano contenute in lettere prive di data certa, quale evenienza irrituale, trattandosi di società obbligata alla regolare tenuta della contabilità, che, nella circostanza, avrebbe avuto un effettivo interesse, dal punto di vista fiscale, a documentare tali variazioni, a prescindere dalla volontà di registrare detti atti.
3. La contribuente ricorre, con tre motivi, per la cassazione di questa sentenza della CTR;l'Agenzia resiste con atto di costituzione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, denunciando, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere contra legem pronunciato d'ufficio sull'eccezione di mancanza di data certa degli atti modificativi del canone di locazione, che non era stata sollevata dall'Agenzia.