Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2018, n. 35482

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2018, n. 35482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35482
Data del deposito : 25 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal AL TY AY nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 18 dicembre 2017. sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore generale Francesco Salzano che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria sezione del riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 18 novembre 2017, che ha applicato a AL TY AY la misura della custodia cautelare in carcere, nella veste di indagato per il delitto di rapina aggravata . Avverso la detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo: a)nullità dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 606 lettera E c.p.p. per inesistenza della motivazione, in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato, notificato al difensore, emerge che lo stesso è incompleto, risultando mancanti le pagine numero due, quattro e sei con la conseguenza che diventa inidoneo e incomprensibile l'iter logico seguito dai giudici territoriali con evidente violazione del diritto di difesa. b)violazione dell'articolo 171 c.p.p., in quanto l'atto è stato notificato in modo incompleto, fuori dai casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo di censura è manifestamente

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