Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2023, n. 10037

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2023, n. 10037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10037
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da: B E nato a San Marzano di San Giuseppe il 3 Aprile 1952 F C nato a Francavilla Fontana il 27 gennaio 1964 PETRONELLI VINCENZO nato a Francavilla Fontana il 4 luglio 1969 Avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce resa il 29 luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F M, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e dell'avv. B L, per B e in sostituzione dell'avv. M F per F e P, che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di B Egidio, P Vincenzo e F Cosimo e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi 1'11 luglio 2022 con cui sono state applicate la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di P e F e quella degli arresti domiciliari nei confronti di B. Si contesta ai tre indagati di avere in concorso tra loro posto in essere atti diretti in modo non equivoco a rapinare un furgone portavalori dell'istituto Cosnnopol, utilizzando un revolver e un'autovettura di origine illecita.

2.Avverso la detta ordinanza propongono ricorso, con atto unico sottoscritto dai comuni difensori di fiducia, Cosimo F e Vincenzo P tdeducendo:

2.1 violazione degli artt. 309 e segg. cod. proc.pen. poiché la difesa aveva sollevato un'eccezione preliminare, invocando la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare per non essere state trasmesse dal pubblico ministero i verbali di trascrizione e i decreti autorizzativi delle intercettazioni indicate dal GIP alle pagine 10 e 11 dell'ordinanza impugnata. Il tribunale ha respinto la detta eccezione, osservando che le intercettazioni si riferiscono ad altro episodio criminoso non oggetto dell'odierno giudizio. Tuttavia il ricorrente fa presente che nell'ambito dell'iter motivazionale si valorizza quell'episodio, in relazione al quale la difesa non ha potuto conoscere i decreti autorizzativi delle intercettazioni, in quanto si sottolinea che gli odierni indagati, già coinvolti in una precedente rapina, erano in procinto di eseguirne un'altra rapina con analoghe modalità.

2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al tentativo di rapina poiché il tribunale ha svuotato di significato l'art. 56 cod.pen. . Il tentativo è punibile solo se l'atto è idoneo e univoco in quanto rivela di per sé l'intenzione dell'agente, mentre al momento dell'intervento, la Polizia giudiziaria ha formulato mere congetture sulle intenzioni degli indagati non supportate da condotte univoche. Dal rinvenimento di una vettura rubata e dall'accensione delle utenze citofono non si può ricavare la prova che l'indomani sarebbe stata commessa una rapina ai danni del portavalori della Cosmopol. Inoltre il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità dell'annotazione del 14 gennaio 2022 nella parte in cui ritiene essere presenti sul luogo dell'arresto nella giornata precedente al fatto sia gli imputati, sia il mezzo utilizzato della Fiat Panda, in quanto non sono mai stati prodotti i decreti di autorizzazione delle intercettazioni ambientali e della installazione del sistema di geolocalizzazione, il che rende inutilizzabile il dato investigativo acquisito.

2.3 Violazione degli articoli 192, 273 codice procedura e 624, 648 codice penale poiché alla luce delle dichiarazioni di P era stata chiesta la riqualificazione della ricettazione del veicolo Fiat in furto, ma il tribunale ha respinto tale richiesta,ritenendo che si tratti di una versione di comodo offerta dall'imputato, mentre le dichiarazioni confessorie del P e la coincidenza temporale del reato presupposto non consentono di qualificare la condotta come ricettazione e giustificano la chiesta derubricazione.

2.4 Violazione degli artt. 273 cod. proc.pen. e 99, 648 codice penale poiché in sede di convalida è stata eccepita la prescrizione del reato contestato al capo C in quanto il reato presupposto è stato commesso nel mese di novembre 2013 e sarebbe spirato al momento dell'arresto il termine ordinario di prescrizione pari ad anni 8, in base ai principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini del termine di prescrizione, in mancanza di prova certa sul punto, nella immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto. Il tribunale giunge a negare valore alla doglianza ritenendo non prescritto il crimine per la contestazione della recidiva, ma al momento della commissione del reato l'aggravante della recidiva non poteva ritenersi sussistente in quanto le condanne che qualificano tale condizione devono essere passate in giudicato prima della commissione del nuovo reato e alla data del reato presupposto non emerge che il P fosse già stato dichiarato recidivo. Inoltre le condanne sono state dichiarate estinte per ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e quindi non sono utilizzabili agli effetti della recidiva.

2.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla posizione di Cosimo F poiché il tribunale del riesame non ha motivato sui gravi indizi di colpevolezza, valutando l'unica emergenza probatoria, cioè la presenza dell'indagato al momento dell'arresto alla guida della sua vettura, senza esaminare la sua posizione alla stregua dei rilievi difensivi. E' peraltro inverosimile che un soggetto vada a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi