Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2022, n. 16587

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2022, n. 16587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16587
Data del deposito : 23 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Sesta Sezione che, con ordinanza interlocutoria n. 13077 del 2021, lo ha avviato alla discussione in pubblica udienza della Sezione ordinaria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il motivo di ricorso lamenta la «violazione dell’art. 40, comma 2, t.u.b. (d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993), in relazione agli artt.1453, 1456, 1819, 1820 e 1845 c.c.». Ad avviso del ricorrente, il rapporto contrattuale di cui si discute «va qualificato come mutuo fondiario, perché è stato concesso per l’acquisto della prima casa di abitazione, ha durata trentennale ed è garantito dalla sola ipoteca». A ciò consegue che nel rapporto in questione trova applicazione la disciplina dettata dal t.u.b. per questo genere di operazioni e, in particolare, dall’art. 40, comma 2, per cui «La banca può invocare come F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 10167/2019 Numero sezionale 339/2022 Numero di raccolta generale 16587/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tale fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata». Quest’ultima disposizione, ad avviso della ricorrente, è «imperativa e non derogabile dalle parti», con la conseguenza che «non poteva essere dichiarata la risoluzione del contratto, essendo insolute al momento dell’introduzione del giudizio per la risoluzione contrattuale solo cinque rate». 2.- La questione che nel concreto viene in discussione riguarda la disciplina, di legge e di contratto, applicabile nel caso di inadempimento (o di significativo ritardo nell’adempimento) degli obblighi di restituzione rateale gravanti sul mutuatario che sia dipendente pubblico, quale è M L, obbligatoriamente iscritta al «Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» gestito dall’Inps (cd. Gestione ex Inpdap). Nel contestare la soluzione adottata dalla Corte napoletana, secondo la quale l’eventualità di altre e «diverse normative» cede in ogni caso di fronte al testo della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo (che consente all’Inps di avvalersi d’effetto risolutivo in caso di mancato pagamento di due rate di ammortamento nel termine di novanta giorni dalla relativa scadenza), la ricorrente richiama la disciplina che il t.u.b. prevede, nel caso di ritardato pagamento del mutuatario, per la fattispecie tipo del mutuo fondiario, sottolineandone il carattere imperativo. Nella stessa direzione, l’ordinanza interlocutoria evidenzia «come la versione attuale del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia tenga in conto particolare – laddove il finanziamento risulti garantito da ipoteca – la posizione del mutuatario: in modo significativo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o
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