Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2020, n. 10080

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2020, n. 10080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10080
Data del deposito : 16 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D F R, nata a Giugliano in Campania il 12-06-1933 N E, nata a Napoli il 21-04-1976 C M, nata a Napoli il 18-06-1969 D' Isanto Gaetano, nato a Giuliano in Campania il 12-12-1958 avverso la sentenza del 04-05-2016 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere V D N;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. P F che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata la sentenza indicata ih epigrafe con la quale la Corte d'appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città, sezione distaccata di Marano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti (e di altri non ricorrenti) in ordine ai reati edilizi loro ascritti perché estinti per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva disposto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente edificate in relazione al reato di cui agli articoli 110, 81 capoverso del codice penale, 30 e 44, comma 1, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, quali proprietari pro indiviso del fondo rustico ubicato in Giugliano in Campania, località Varraturo, via Madonna del Pantano, procedevano alla lottizzazione abusiva materiale dell'area in precedenza indicata. In particolare, successivamente all'acquisto del terreno de quo da parte di D F, G, N, C, D'Isanto, in comune ed indiviso ed in parti eguali tra loro, realizzavano la lottizzazione materiale del terreno di 2410 m 2, ciò mediante la costruzione, su una porzione del terreno stesso di 700 m 2, di un manufatto a due piani, della superficie di circa 350 m 2 ed il volume di circa 2500 m3, suddiviso in cinque villette a schiera, ciascuna con ingresso autonomo, in assenza di permesso di costruire, determinando, in tal modo, la trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno medesimo in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, rientrando il terreno in zona E/1 "zona agricola normale" del vigente PRG, nella quale erano consentite esclusivamente costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi.

2. I ricorrenti, tramite i comuni difensori di fiducia, impugnano con due ricorsi.

2.1. Con un primo ricorso a firma dell'avvocato Raffaele Q i ricorrenti spiegano un unico motivo di gravame con il quale denunciano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla conferma della confisca, pur a seguito di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Sostengono che la sentenza gravata, nel confermare la confisca dei terreni sottoposti a sequestro ed oggetto di lottizzazione abusiva, si fonda esclusivamente su pronunce della giurisprudenza di legittimità datate nel tempo e, soprattutto, omette qualsivoglia considerazione in merito all'orientamento in materia della Corte di Giustizia dei Diritti dell'uomo, pur richiamato espressamente dai difensori.Sul punto, la Corte d'Appello ha affermato che la confisca prevista in materia di lottizzazione abusiva costituirebbe una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza di natura patrimoniale, di modo che potrebbe essere applicata anche qualora intervenga la causa estintiva della prescrizione. Tuttavia, la difesa aveva richiamato il noto arresto giurisprudenziale della CEDU, cd. sentenza Varvara, con il quale la Corte Edu, ampliando ulteriormente i principi di diritto già affermati nelle sentenze Sud Fondi s.r.l. c. Italia, ha ritenuto non conforme alla Convenzione l'applicazione della confisca urbanistica mediante una sentenza che dichiari estinto il reato per prescrizione. Concludono affermando che i Giudici dell'appello non avrebbero tenuto in alcuna considerazione tale autorevole precedente, citando e ponendo a fondamento della sentenza orientamenti della Corte di cassazione anteriori alla citata Giurisprudenza europea e, dunque, non più attuali, così eludendo del tutto le doglianze difensive.
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