Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/08/2022, n. 25349
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28592-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;- ricorrente -contro T M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 110, presso lo studio dell'avvocato S E, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M - controricorrente- contro IMELI SRL;- intimata - avverso la sentenza n. 268/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 03/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 268/13/2020 della CTR per la Lombardia che ha confermato la sentenza resa dalla CTP, la quale aveva accolto i ricorsi promossi dal contribuente M T sul presupposto che l'Ufficio non avesse fornito adeguate dimostrazione delle presunzioni gravi, precisi e concordanti sottese all'accertamento analitico-induttivo operato nei confronti suoi e della società Imeli s.r.1.. Resiste con controricorso il contribuente T, mentre rimane intimata la società Imeli s.r.1.. Il ricorso è affidato a due motivi. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione del combinato disposto dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, co. 2 n. 4 del d.lgs. n. 546/1992 con riferimento alla motivazione apparente fornita dalla CTR in ordine alla infondatezza della pretesa erariale. Segnatamente la CTR non avrebbe illustrato le ragioni in base alle quali aveva ritenuto inadeguato il ragionamento seguito dall'Ufficio a supporto della sua Ric. 2020 n. 28592 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- pretesa o quali fossero le interpretazioni da riservare ai rapporti di parentela del contribuente ovvero i dati di comune esperienza. Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che di «"motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consistente in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass., sez. un., 3/11/2016, n. 22232;v. pure Cass., sez. un., 5/04/2016, n. 16599), ovvero quando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (cfr. Cass., III, n. 27411/2021). Nella fattispecie in esame la CTR ha reso un'articola motivazione, ben circostanziata rispetto ai fatti di causa, ivi illustrando in modo logico e congruo il suo ragionamento, sì da renderlo immune da censure. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimenti all'erroneo riparto dei carichi probatori posto in essere la CTR per non aver il Giudice d'appello fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in caso di deduzione di convergenti elementi indiziari da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'onere probatorio compete alla parte contribuente, tenuta a fornire la prova contraria. A tale riguardo va richiamato il principio di questa Corte secondo cui «in materia di accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 Dpr 600/73, deve darsi ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente solo nel caso in cui l'Ufficio abbia assolto Ric. 2020 n. 28592 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- all'onere, sullo stesso incombente in via primaria, di fondare l'accertamento su elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza (Cass. 23550/2014 e Cass. 9784/2010)» (Cfr. Cass., V, n. 16980/2015). La CTR ha pertanto fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui l'inversione dell'onere della prova grava sul contribuente solo se l'Amministrazione finanziaria sia riuscita a dimostrare che l'accertamento è fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. La CTR ha fatto corretta applicazione del suddetto principio avendo ritenuto non raggiunto l'onere della prova in capo All'Amministrazione finanziaria. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
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