Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2022, n. 17103
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di C P, nato a Pozzuoli (NA) il 23/04/1958;
avverso l'ordinanza del 12/07/2021 del Tribunale del Riesame di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa E C;
lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa P L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'avv. G P, difensore del ricorrente;
preso atto della rinuncia al mandato formulata dall'avv. N G.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 12 luglio 2021, pronunciata ex art.310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Genova, in data 18 giugno 2021, ha rigettato l'istanza volta a far dichiarare l'inefficacia per decorrenza del termine di fase della misura cautelare di tipo custodiale applicata nei confronti di P C, inizialmente ristretto in carcere e attualmente agli arresti domiciliari, indagato per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 610, commi 1 e 2, 416-bis.1 e 452-novies cod. pen.
2. La difesa di P C ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, articolando un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione al comma 1, lett.a), n. 3, e al comma 3 dell'art. 303 cod. proc. pen., con il quale lamenta che i giudici dell'appello non hanno rilevato l'errore in cui era incorso il giudice per le indagini preliminari: -nell'individuare, in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen., la durata massima della custodia cautelare nel termine di un anno, anziché in quello di tre mesi, sul presupposto della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 452-novies cod. pen., in realtà solo formalmente indicata, ma non contestata in fatto;
-nel ritenere la decorrenza ex novo del termine di fase dall'arresto del ricorrente per evasione, risalente al 21 maggio 2021, convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, con ripristino della misura violata, senza considerare che in relazione all'episodio non fosse stata richiesta l'applicazione di alcuna misura cautelare in ragione
avverso l'ordinanza del 12/07/2021 del Tribunale del Riesame di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa E C;
lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa P L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'avv. G P, difensore del ricorrente;
preso atto della rinuncia al mandato formulata dall'avv. N G.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 12 luglio 2021, pronunciata ex art.310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Genova, in data 18 giugno 2021, ha rigettato l'istanza volta a far dichiarare l'inefficacia per decorrenza del termine di fase della misura cautelare di tipo custodiale applicata nei confronti di P C, inizialmente ristretto in carcere e attualmente agli arresti domiciliari, indagato per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 610, commi 1 e 2, 416-bis.1 e 452-novies cod. pen.
2. La difesa di P C ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, articolando un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione al comma 1, lett.a), n. 3, e al comma 3 dell'art. 303 cod. proc. pen., con il quale lamenta che i giudici dell'appello non hanno rilevato l'errore in cui era incorso il giudice per le indagini preliminari: -nell'individuare, in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen., la durata massima della custodia cautelare nel termine di un anno, anziché in quello di tre mesi, sul presupposto della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 452-novies cod. pen., in realtà solo formalmente indicata, ma non contestata in fatto;
-nel ritenere la decorrenza ex novo del termine di fase dall'arresto del ricorrente per evasione, risalente al 21 maggio 2021, convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, con ripristino della misura violata, senza considerare che in relazione all'episodio non fosse stata richiesta l'applicazione di alcuna misura cautelare in ragione
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