Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2020, n. 10297

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2020, n. 10297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10297
Data del deposito : 29 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

termini il giudizio avanti a sé la Corte ha fatto segnatamente osservare che le risultanze probatorie acquisite nel corso del processo, se valutate nel loro insieme alla stregua di una rigorosa nozione delle regole sull'onere della prova e dei criteri che sovrintendono all'apprezzamento della prova critica, autorizzavano a credere, «al di là di ogni ragionevole dubbio e, quindi con una standard di conclusività probatoria superiore a quello richiesto nel processo civile», che la T avesse effettivamente prodotto e venduto a terzi i 7550 paia di calzature Dsquared oggetto di contesa.

RG

9707/16 Galizio T-DSquared2 Est. Cons. Marulli Il mezzo azionato dalla ricorrente si vale di quattro motivi di ricorso cui replica l'intimata con controricorso. Memorie di entrambe la parti ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il primo motivo di ricorso - mercé il quale la ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame da parte della Corte decidente di fatti decisivi consistenti nella dimostrazione a mezzo di produzioni documentali dell'avvenuta distruzione delle scarpe non consegnate e della mancata dimostrazione della loro commercializzazione - incorre previamente nella preclusione discendente dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile alla specie ratione temporis essendo stato il giudizio di appello introdotto con citazione notificata dopo il termine indicato dall'art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione del che, avendo la sentenza qui impugnata confermato in parte qua quella di primo grado, ne è consentita la censurabilità per cassazione solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4) del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ.

2.2. Non diversamente, la formulata censura si sottrarrebbe in ogni caso all'esame di questa Corte vuoi perché essa non compendia una denuncia omissiva, ma soltanto un dissenso motivazionale, dato che la Corte d'Appello ha solo offerto del quadro probatorio, lumeggiato anche dagli elementi istruttori, di cui la ricorrente lamenta l'omesso esame, una diversa interpretazione secondo il proprio prudente apprezzamento;
vuoi, ancora, perché è ben noto il comandamento secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non è fonte di un vizio motivazionale ove il fatto abbia costituito, come appunto incontestabilmente avvenuto qui, oggetto di esame da parte del giudice investito della sua cognizione.

RG

9707/16 Galizio T-DSquared2 Est. Cons. Marulli 3. Il secondo motivo di ricorso - che mette capo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ad una pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 1 e 2 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 perché la Corte decidente, nel ritenere provata l'avvenuta commercializzazione delle scarpe in favore di terzi, avrebbe erroneamente valorizzato la presunzione di cessione prevista in materia tributaria a fronte del mancato rinvenimento nei magazzini della merce prodotta, quantunque nella specie ne fosse stata documentata l'avvenuta distruzione - è parimenti affetto da plurime ragioni di inammissibilità preclusive al suo scrutinio di merito. Ed invero esso si rivela manifestamente eccentrico rispetto all'impianto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato. La Corte d'Appello ha, come visto, motivato il rigetto del gravame in parte qua, confermando il ragionamento decisorio del giudice di primo grado, sulla base di una valutazione d'assieme delle risultanze processuali in cui la presunzione di che trattasi, al di là di quanto non chiarisca la lettera stessa della decisione («Del resto, anche le norme tributarie ...»), costituisce articolazione di un più ampio discorso decisionale concorrendo, insieme ad altri elementi istruttori, di fonte storica (il fax 10.9.2009), testimoniale (la deposizione del teste Panigada) e logica (le grossolane manchevolezze riscontrate nella tenuta della contabilità) - e quindi senza incarnare un'autonoma ratio decidendi suscettibile di impugnazione ex se - a corroborare l'assunto probatorio sviluppato dalla decisione impugnata. Va da sé, poi non meno di quanto si è reso evidenziabile con riguardo al primo motivo di ricorso, che la censura svolge unicamente una critica motivazionale e quindi sollecita una rivalutazione dell'argomento valorizzato dal decidente in una diversa
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