Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2023, n. 11942

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In tema di responsabilità da cosa in custodia per danni occorsi a un minore, l'accertamento di un difetto di vigilanza dei genitori non esime il giudice dal verificare preliminarmente - alla stregua degli ordinari criteri di accertamento del nesso causale - se la specifica condizione della cosa abbia influito sulle conseguenze dell'evento, pur potendo esso rilevare, in un momento logicamente successivo, per integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere il suddetto nesso causale, ovvero un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra il pregiudizio cagionato dalla cosa e quello imputabile alla mancata vigilanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur avendo accertato la presenza di anomalie nella struttura ginnica – consistenti nel montaggio ad altezza superiore a quella prevista dal produttore e nell'assenza del sottostante tappeto di assorbimento - da cui era caduto il minore, ne aveva apoditticamente affermato l'ininfluenza, sul mero rilievo della carente vigilanza dei genitori).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2023, n. 11942
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11942
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 36436/2019 Numero sezionale 1130/2023 Numero di raccolta generale 11942/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto RESPONSABILITA' ANGELO SPIRITO Presidente CIVILE CUSTODIA- DANILO SESTINI Consigliere - Rel. STRUTTURA IN PARCO GIOCHI FR AR LO Consigliere GIUSEPPE CRICENTI Consigliere Ud. 30/03/2023 PU PAOLO SPAZIANI Consigliere B Cron. R.G.N. 36436/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 36436/2019 proposto da: IN SC, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore IL NI, elettivamente domiciliata in Roma Via Portuense, 104 presso lo studio dell'avvocato Trinca Fabio, rappresentata e difesa dall'avvocato Gori Federico;
-ricorrente -

contro

Comune di Pesaro, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Portuense 104 presso lo studio dell'avvocato Trinca Fabio, rappresentato e difeso dall'avvocato Brusciotti Marco;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2325/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 25/10/2018;
1 Numero registro generale 36436/2019 Numero sezionale 1130/2023 Numero di raccolta generale 11942/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2023 dal cons. DANILO SESTINI 2 Numero registro generale 36436/2019 Numero sezionale 1130/2023 Numero di raccolta generale 11942/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 FATTI DI CAUSA SC IN agì, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore NI IL, nei confronti del Comune di Pesaro per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguiti all'infortunio occorso al minore in data 29.9.2005, a seguito della caduta da una struttura ginnica collocata in un parco giochi comunale. Il Tribunale di Pesaro rigettò la domanda e la Corte di appello di Ancona ha rigettato il gravame della IN. La Corte ha affermato che la struttura era risultata conforme agli standard di sicurezza “al momento della produzione e dell'uscita dalla fabbrica” e che l'infortunio non era dipeso da cedimenti e/o difetti di fabbricazione, bensì dal fatto che il minore aveva lasciato la presa delle corde sulle quali poggiavano mani e piedi;
ha aggiunto che, anche ove sussistenti, eventuali violazioni relative al mancato rispetto dell'altezza della struttura e all'assenza di una superficie di assorbimento dell'impatto a terra «non possono essere state concause nell'evento occorso, perché l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque una qualche vigilanza da parte degli adulti»;
ha rilevato altresì che sulla struttura era posizionato un cartello che consigliava l'uso ai bambini dai 5 ai 12 anni (mentre il minore aveva, all'epoca, tre anni di età) e ha aggiunto che anche nelle ipotesi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'articolo 2051 cod. civ., all'obbligo suddetto fa riscontro un «dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa sicché, quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento». 3 Numero registro generale 36436/2019 Numero sezionale 1130/2023 Numero di raccolta generale 11942/2023 Ha proposto ricorso per cassazione la IN, in proprio e Data pubblicazione 05/05/2023 nell'anzidetta qualità, affidandosi a un unico articolato motivo;
ha resistito il Comune di Pesaro con controricorso. Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nell'anno 2018 questa Sezione ritenne indispensabile operare un intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza. Il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici. Nell'anno 2022 intervennero, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità. Sussiste, dunque, la necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre. I. Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di 4 Numero registro generale 36436/2019 Numero sezionale 1130/2023 Numero di raccolta generale 11942/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
5 Numero registro generale 36436/2019 Numero sezionale 1130/2023 Numero di raccolta generale 11942/2023 Data pubblicazione 05/05/2023 d) "il caso fortuito,

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