Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2014, n. 26659
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L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di una azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. R F - Presidente di sez. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11730-2012 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell'avvocato S S, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M S, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato T F, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato M F A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FARRUGGIA WALTER, MARZORATI IVANA, DONIZELLI RENZO MARIA, FARRUGGIA MARIA CATERINA, FARRUGGIA ANDREA, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FONDIARIA - SAI S.P.A. (già SAI - Società Assicuratrice Industriale s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorrente incidentale -
PULEO ELISA, PULEO GIANCARLO, PULEO ALDO, CERINA GRAZIA NATALIA, quest'ultima nella qualità di unica erede di P E, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 87, presso lo studio dell'avvocato IELO ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati ARIOSTO CALOGERO, RAFFAELE PALERMO, per deleghe a margine ed in calce dei rispettivi controricorsi e ricorsi incidentali;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
ILARDI FILIPPO, CASCIO ANTONINA, ILARDI CARMELO, ILARDI CARLO, ILARDI ANGELINA, EMMA FEDERICO ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 148/2011 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2014 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
uditi gli avvocati Stefano SARACENI per delega dell'avvocato Antonino Grippaldi, Antonio IELO per delega dell'avvocato Raffaele Palermo, Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha avuto per oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla morte della piccola Ilardi Michela, ricoverata in data 06.06.1996 presso l'Ospedale Umberto 1 di Enna e successivamente deceduta il 19.07.1996 presso l'Ospedale di Palermo, dove era stata trasferita in extremis. I genitori, Ilardi Filippo e Cascio Antonino, e i fratelli, Ilardi Angelina, Carlo e Carmelo - addebitando la morte della congiunta a negligenza e imperizia dei sanitari addetti all'Ospedale di Enna - convenivano in giudizio presso il Tribunale di Enna l'Azienda Ospedaliera Umberto I di Enna (di seguito, brevemente, Azienda Ospedaliera);questa, dal canto suo, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Norditalia Assicurazioni s.p.a. (poi Carige Assicurazioni s.p.a.), che l'assicurava per la responsabilità civile, nonché i medici, P E, M S e F E che avevano operato nel reparto pediatrico in cui la piccola era stata ricoverata. I sanitari, a loro volta, chiamavano in giudizio la Fondiaria SAI s.p.a. per essere garantiti in forza del contratto di assicurazione personalmente stipulato per la responsabilità civile;
anche la Carige Assicurazioni s.p.a. proponeva domanda nei confronti della Fondiaria SAI s.p.a., chiedendo la ripartizione dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1910 cod. civ.. In esito all'istruttoria, con l'espletamento di una c.t.u., con sentenza n. 62/2009 il Tribunale di Enna dichiarava inammissibile la chiamata in garanzia da parte dell'Azienda Ospedaliera nei confronti dei sanitari;dichiarava, altresì, inammissibili le domande dei sanitari nei confronti della Fondiaria SAI s.p.a. e la domanda della Carige Assicurazioni s.p.a. nei confronti della Fondiaria SAI s.p.a., mentre condannava l'Azienda Ospedaliera Umberto I di Enna e la Carige Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro e sino al limite dell'indennizzo assicurativo per quanto riguardava la compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni morali e biologici, subiti dagli attori iure proprio e iure successionis, oltre al rimborso delle spese processuali.
La decisione era gravata da impugnazione, in via principale, da parte dell'Azienda Ospedaliera Umberto I e, in via incidentale, da parte degli originari attori, della Carige Assicurazioni s.p.a., dei sanitari E e M d C G, quale coniuge ed erede del terzo sanitario P E, deceduto nelle more, nonché della Fondiaria SAI s.p.a..
Con sentenza in data 29.11.2011, notificata in data 02.03.3012, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma, accoglieva, per quanto ritenuto di ragione, l'appello incidentale dei congiunti di Ilardi Michela in ordine al quantum delle pretese risarcitorie e condannava l'Azienda Ospedaliera Umberto I e la Carige Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in solido tra loro, al pagamento di Euro 321.200,00 in favore di ognuno dei genitori e di Euro 108.334,00 in favore di ogni dei tre fratelli, oltre interessi legali;dichiarava che la Carige Assicurazioni s.p.a. era tenuta al suddetto pagamento nei limiti del massimale di Euro 413.562,52;
dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alla chiamata in giudizio operata dall'Azienda Ospedaliera nei confronti dei sanitari F E e M S e degli eredi Puleo;
rigettava l'appello della Carige Assicurazioni s.p.a. nei confronti della Fondiaria SAI s.p.a. e confermava nel resto l'impugnata sentenza;condannava l'appellante principale al pagamento delle spese del giudizio in favore degli appellati e appellanti incidentali Ilardi;compensava le spese tra le altre parti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda Sanitaria provinciale di Enna, svolgendo quattro motivi. La Carige Assicurazioni s.p.a., depositando controricorso, ha dichiarato di aderire a due motivi del ricorso principale e ha, a sua volta, svolto ricorso incidentale (tardivo rispetto alla data di notificazione della sentenza) affidato a unico motivo, insistendo sulla domanda nei confronti della Fondiaria S.A.I.. Cerini Grazia Natalia, quale vedova e unica erede di P E, ha resistito con controricorso e svolto, a sua volta, ricorso incidentale con unico motivo.
Anche E, A e P G - precisato che la Cerina era costituita in sede di merito come "unica erede" dell'originario convenuto, stante la rinuncia dei figli - propongono ricorso incidentale con unico motivo.
La Fondiaria SAI s.p.a. ha depositato controricorso nei confronti della ricorrente incidentale Carige Assicurazioni s.p.a.. M S ha depositato memoria in prossimità dell'udienza collegiale originariamente fissata presso la sezione terza. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte degli altri intimati.
I ricorsi principali e incidentali sono stati rimessi alle Sezioni Unite, in considerazione della questione di giurisdizione svolta dalla ricorrente principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si da atto che i ricorsi, proposti in via principale e incidentale avverso la medesima sentenza, sono trattati congiuntamente ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Sempre in via preliminare si rileva l'inammissibilità della "memoria" di M S, giacché l'atto di cui all'art. 378 cod. proc. civ. postula la previa notificazione e il previo
tempestivo deposito del controricorso, che, nella specie, non sono mancati.
L'esame del ricorso principale è logicamente e giuridicamente prioritario.
1.1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 1 l'erroneità del capo della sentenza impugnata con il quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella contabile relativamente alla domanda proposta dall'Azienda Ospedaliera nei confronti di M S, F E e degli eredi dell'altro sanitario (deceduto nelle more del giudizio) P E. 1.1.1. Il motivo riguarda il punto della decisione in cui la Corte di appello - in motivato dissenso con il primo giudice, che aveva ritenuto la chiamata in causa dei sanitari inammissibilmente diretta ad estendere la domanda attorea ai terzi chiamati - ha ritenuto che l'atto di chiamata fosse stato fatto per garanzia e manleva, inferendone, peraltro, il difetto di giurisdizione ordinaria, sul presupposto che la domanda di rivalsa dell'Azienda ospedaliera per il risarcimento del danno subito dall'assistito per fatto colposo dei suoi dipendenti dovesse ritenersi riservata alla giurisdizione speciale della Corte di Conti.