Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2022, n. 12209
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In tema di previdenza complementare, il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto originariamente dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo.
Sul provvedimento
Testo completo
12209-22 REPUBBLICA ITAIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDI ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. A RIPARTIZIONE E A PRESTAZIONI DEFINITE PREESISTENTI - - Presidente di Sezione - PORTABILITA' A MANNA Ud. 08/02/2022 - ORONZO DE MASI - Consigliere - PU R.G.N. 6572/2017 LORENZO ORILIA Consigliere - R.G.N. 7210/2018 Ron 12209 Rep. MAURO DI MARZIO - Consigliere - ABERTO GIUSTI - Consigliere - -- Rel. Consigliere - ROSSANA MANCINO A PIETRO LAMORGESE - Consigliere - E VTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6572-2017 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., quale società incorporante la CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZAE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato L S C, rappresentata e difesa dall'avvocato P T;
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- ricorrente -
contro
PREMI ROBERTO, GIANTIN AESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato G R, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;
- controricorrenti -
avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 3/9/2016;
sul ricorso 7210-2018 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., quale società incorporante la CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZAE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato L S C, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI e P T;
- ricorrente -
PREMI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INTESA SANPAOLO S.P.A., quale società incorporante la CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZAE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato L S C, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI e P T;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 273/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/08/2017. Ric. 2017 n. 06572 sez. SU - ud. 08-02-2022 -2- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2022 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, con riferimento al ricorso proposto nei confronti di Alessandro Giantin;
rigetto del ricorso principale proposto nei confronti di R P e del ricorso incidentale del lavoratore medesimo;
uditi gli avvocati Elisa Puccetti per delega dell'avvocato Paolo Tosi, Guido Rossi ed Andrea Bortoluzzi.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza non definitiva depositata il 3 settembre 2016, la Corte d'appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto il diritto di Giantin Alessandro e Premi Roberto, dipendenti della Cassa di Risparmio di Venezia fino alle dimissioni (Giantin il 12 febbraio 2008, Premi il 4 gennaio 2008), al riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Venezia, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione del dovuto a mezzo consulenza tecnica d'ufficio.
2. La fondatezza della domanda azionata dai lavoratori portabilità e riscattabilità della posizione previdenziale individuale nei fondi a ripartizione e a prestazione definita preesistenti anche nel caso di cessazione anticipata dall'iscrizione al fondo - è stata argomentata dalla Corte territoriale facendo propria integralmente la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, 14 gennaio 2015, n. 477 e, in continuità con detto arresto e i principi in esso affermati, è stata rimarcata l'indifferente natura del fondo preesistente a fronte della imperatività delle norme di cui agli artt. 10 e 18 decreto legislativo n. 124 del 1993. 3. In particolare, verificata la tempestività della domanda inerente al rimborso dell'intera posizione individuale maturata fin dall'iscrizione al fondo, e introdotta in giudizio fin dal primo grado, mediante l'indicazione Ric. 2017 n. 06572 sez. SU - ud. 08-02-2022 -3- dei criteri di calcolo utilizzati per la redazione dei conteggi, autorizzati e depositati in sede di gravame, la Corte territoriale officiava un ausiliare tecnico-contabile per la definizione della consistenza del diritto dei lavoratori al riscatto nei termini indicati dal citato arresto delle Sezioni Unite.
4. Rimarcava in fatto che nel 2001, pur prevista una trasformazione del fondo con indicazione, per ciascun ricorrente iscritto, della dotazione inziale, il fondo a ripartizione e a prestazioni definite era proseguito immutato e che il gruppo societario Banca Intesa (incorporante la Cassa) aveva dapprima disdetto tutti gli accordi in essere alla data del 31 dicembre 2007 (compreso l'accordo regolatore del fondo) e, poi, con l'accordo del 21 maggio 2008 aveva previsto, a far data dal 1° gennaio 2008, la trasformazione in fondo in uno a contribuzione definita, con finalità liquidatorie, in favore dei soli lavoratori in servizio alla data del 6 giugno 2008, con esclusione dei ricorrenti, dimessisi in epoca precedente (l'applicazione del quale, con la quantificazione dello "zainetto" dichiarato dalla Cassa, era stata richiesta, in via subordinata, dai lavoratori).
5. Rilevava, infine, l'erronea quantificazione delle somme già corrisposte dall'istituto di credito, in ragione della sentenza definitiva di primo grado, per essere stata disposta la liquidazione degli accessori sulle somme già quantificate al lordo di interessi e rivalutazione.
6. Avverso tale pronuncia non definitiva Intesa Sanpaolo S.p.A., incorporante Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura.
7. Giantin Alessandro e Premi Roberto hanno resistito con controricorso.
8. Nelle more del giudizio, per intervenuta conciliazione della lite tra loro pendente, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha notificato a Giantin Alessandro atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che questi ha accettato.
9. Con sentenza depositata il 24 agosto 2017, la Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando in esito alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, e per quanto in questa sede rileva, ha condannato Intesa Sanpaolo S.p.A. a corrispondere a Premi Roberto la somma di euro 177.218,42 a titolo di riscatto della posizione previdenziale maturata Ric. 2017 n. 06572 sez. SU - ud. 08-02-2022 -4- presso il fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Venezia, comprensiva degli accessori al 16 maggio 2017, oltre ulteriori interessi, previa rivalutazione, dalla data della sentenza al saldo effettivo. 10. La Corte di merito, in adesione alle conclusioni dell'ausiliare officiato in giudizio e tenuto conto che la quota di conferimento al fondo versata dal lavoratore era stata già corrisposta dalla Banca in data 20 dicembre 2011 (come riconosciuto dai consulenti di parte, nel corso delle operazioni peritali), ha determinato il valore della quota di conferimento al fondo a carico della Banca, sino al 31 dicembre 1997, alla stregua del Regolamento del fondo del 1984, che stabiliva l'onere per il trattamento previdenziale, a totale carico della Cassa di Risparmio, attraverso l'utilizzo del fondo appositamente costituito, da incrementare con un contributo mensile nella misura del 22,50 per cento della retribuzione di cui all'art. 6 del regolamento medesimo, con la previsione di una contribuzione aggiuntiva dell'1 per cento e dello 0,50 per cento a carico dei soli dipendenti appartenenti, rispettivamente, alle categorie dei dirigenti e funzionari. 11. La Corte territoriale motivava l'anzidetto discrimine temporale, per la quantificazione del controvalore monetario della quota a carico della Banca con la diversa metodologia adottata per il periodo temporale successivo, in considerazione della delibera del Consiglio di Amministrazione (del 25 novembre 1997) con la quale si attribuiva al fondo un patrimonio di destinazione, ex art. 2117 cod. civ., con retrocessione al fondo dei proventi maturandi sui cespiti ad esso assegnati, fermo restando l'impegno della Cassa alla copertura della riserva matematica con determinazione annuale dell'aliquota di contribuzione al fondo a carico della società (alla stregua del regolamento del 1984 e previa determinazione del Consiglio di Amministrazione), in funzione delle proiezioni dei fabbisogni di copertura della riserva matematica formulate dall'attuario. 12. Ulteriormente accertato che, con decorrenza dal 1998, l'investimento delle predette risorse finanziarie in titoli di Stato aveva determinato la Ric. 2017 n. 06572 sez. SU ud. 08-02-2022 -5- redditività del Fondo, innovando la prassi precedente che, alla stregua delle disposizioni statutarie (del 1946) e regolamentari (del 1963 e 1984), relegava a mera facoltà la redditività del capitale amministrato dal Fondo, la Corte di merito riconosceva il diritto del lavoratore a vedere incluso il rendimento finanziario nella posizione individuale. 13. Infine, la Corte di merito riteneva l'accordo del maggio 2008 (accordo "zainetto", espressamente applicabile soltanto ai lavoratori in forza alla data del 21.5.2008), inefficace nei confronti di Premi Roberto per plurimi profili: per avere egli, a quella data, già cessato il rapporto di lavoro e per non avere conferito apposito mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti;
peraltro, l'accordo era intervenuto dopo la maturazione del diritto alla restituzione della posizione previdenziale individuale nel fondo, nei termini stabiliti dalla sentenza non definitiva. 14. Avverso la sentenza definitiva Intesa Sanpaolo S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di