Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2022, n. 24364
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: K E B nato il 20/04/1979 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere A M.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 30/09/2021 -dep. 11/11/2021, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di K E B in relazione alla sentenza del TRIBUNALE di FIRENZE data 1°/10/2015, che lo aveva condannato a pena di giustizia per reati di danneggiamento, sentenza divenuta irrevocabile il 6/11/2015. K E B propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, contro il provvedimento di rigetto, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli art. 629 bis e 161 cod. proc. pen. Premesso che è vero che nel verbale del 2/12/2012, all'inizio del procedimento penale in questione, egli aveva rifiutato di eleggere domicilio, rileva come tale condizione sia nella sostanza assimilabile a quella di chi elegge un domicilio da un difensore di ufficio e poi si disinteressa, poiché la ratio delle disposizioni sul processo in absentia è di celebrare un giudizio a carico di un soggetto che sia effettivamente a conoscenza del processo, e non si sia a esso volontariamente sottratto. Infatti, in mancanza di altri elementi, il rifiuto di
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 30/09/2021 -dep. 11/11/2021, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di K E B in relazione alla sentenza del TRIBUNALE di FIRENZE data 1°/10/2015, che lo aveva condannato a pena di giustizia per reati di danneggiamento, sentenza divenuta irrevocabile il 6/11/2015. K E B propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, contro il provvedimento di rigetto, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli art. 629 bis e 161 cod. proc. pen. Premesso che è vero che nel verbale del 2/12/2012, all'inizio del procedimento penale in questione, egli aveva rifiutato di eleggere domicilio, rileva come tale condizione sia nella sostanza assimilabile a quella di chi elegge un domicilio da un difensore di ufficio e poi si disinteressa, poiché la ratio delle disposizioni sul processo in absentia è di celebrare un giudizio a carico di un soggetto che sia effettivamente a conoscenza del processo, e non si sia a esso volontariamente sottratto. Infatti, in mancanza di altri elementi, il rifiuto di
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