Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2022, n. 24364

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2022, n. 24364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24364
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: K E B nato il 20/04/1979 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere A M.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 30/09/2021 -dep. 11/11/2021, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di K E B in relazione alla sentenza del TRIBUNALE di FIRENZE data 1°/10/2015, che lo aveva condannato a pena di giustizia per reati di danneggiamento, sentenza divenuta irrevocabile il 6/11/2015. K E B propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, contro il provvedimento di rigetto, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli art. 629 bis e 161 cod. proc. pen. Premesso che è vero che nel verbale del 2/12/2012, all'inizio del procedimento penale in questione, egli aveva rifiutato di eleggere domicilio, rileva come tale condizione sia nella sostanza assimilabile a quella di chi elegge un domicilio da un difensore di ufficio e poi si disinteressa, poiché la ratio delle disposizioni sul processo in absentia è di celebrare un giudizio a carico di un soggetto che sia effettivamente a conoscenza del processo, e non si sia a esso volontariamente sottratto. Infatti, in mancanza di altri elementi, il rifiuto di
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