Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2019, n. 18528

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2019, n. 18528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18528
Data del deposito : 10 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

due (P D G e L R) e di C 35.635,53 gli altri. La ricorrente ha fatto presente che la società in data 20/12/1999, sul presupposto della prescrizione del credito, aveva liberato i soci dall'obbligazione assunta, rideterminando il capitale in lire 50.000.000. Si sono separatamente costituiti i convenuti, tranne la Palasport Piccola Soc.Coop. r.I., e Giuseppe D'Arpa, rimasti contumaci, eccependo il difetto di legittimazione della curatela, nonché la prescrizione e contestando nel merito la domanda dell'attore. Con sentenza dell'11/3/2008 il Tribunale di Palermo ha dichiarato la nullità della deliberazione di riduzione del capitale sociale del 20/12/1999 della cooperativa e ha condannato i convenuti ciascuno al pagamento delle somme rispettivamente richieste nonché alla rifusione delle spese di lite.

2. R M, R P, D C e G P hanno proposto appello in via principale contro la sentenza di primo grado;
E D G, L R e P D G hanno proposto appello incidentale. La Curatela del Fallimento Palasport Piccola Soc.Coop. r.I., la società stessa e gli eredi di Giuseppe D'Arpa, nel frattempo deceduto, non si sono costituiti nel giudizio di appello, restando contumaci. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 10/7/2015 ha respinto tutti gli appelli proposti.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi