Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2019, n. 18528
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due (P D G e L R) e di C 35.635,53 gli altri. La ricorrente ha fatto presente che la società in data 20/12/1999, sul presupposto della prescrizione del credito, aveva liberato i soci dall'obbligazione assunta, rideterminando il capitale in lire 50.000.000. Si sono separatamente costituiti i convenuti, tranne la Palasport Piccola Soc.Coop. r.I., e Giuseppe D'Arpa, rimasti contumaci, eccependo il difetto di legittimazione della curatela, nonché la prescrizione e contestando nel merito la domanda dell'attore. Con sentenza dell'11/3/2008 il Tribunale di Palermo ha dichiarato la nullità della deliberazione di riduzione del capitale sociale del 20/12/1999 della cooperativa e ha condannato i convenuti ciascuno al pagamento delle somme rispettivamente richieste nonché alla rifusione delle spese di lite.2. R M, R P, D C e G P hanno proposto appello in via principale contro la sentenza di primo grado;E D G, L R e P D G hanno proposto appello incidentale. La Curatela del Fallimento Palasport Piccola Soc.Coop. r.I., la società stessa e gli eredi di Giuseppe D'Arpa, nel frattempo deceduto, non si sono costituiti nel giudizio di appello, restando contumaci. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 10/7/2015 ha respinto tutti gli appelli proposti.
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