Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2024, n. 20761

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Sentenza
9 maggio 2024
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9 maggio 2024

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In tema di reati edilizi, non dà luogo ad illegalità della pena, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di irrevocabilità della sentenza, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, disposta nei confronti dell'esecutore materiale dei lavori che non abbia più la materiale disponibilità del bene, trattandosi di istituto previsto e disciplinato dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto che la prospettata impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo avrebbe potuto e dovuto essere dedotta nel giudizio di merito).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2024, n. 20761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20761
Data del deposito : 9 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

20761-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.772 Andrea Gentili Presidente - CC - 09/05/2024 Stefano Corbetta - Relatore - R.G.N. 5750/2024 Emanuela Gai Alberto Galanti Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ET MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2023 del Tribunale di Tivoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu- ratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ri- corso;
letta la memoria del difensore, avv. Andrea Buffolo del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso. ん RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di MA ET avente ad oggetto la revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, disposta, nei confronti dell'istante, con sentenza del Tribunale di Tivoli emessa il 6 dicembre 2016, irre- vocabile in data 11 dicembre 2017. 2. Avverso l'indicata ordinanza, MA ET, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 666, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 3 Cost., 31 e 37 d.P.R. n. 380 del 2001, 165 cod. pen. Espone il difensore che la questione dedotta con l'incidente di esecuzione pre- senta caratteri di novità rispetto alla precedente, in quanto si evidenzia l'impossi- bilità oggettiva ad adempiere all'ordine di demolizione da parte dell'istante, es- sendo emerso che il coimputato AN, parimenti condannato per il reato edilizio nella veste di proprietario delle opere abusive, nonostante le ripetute sollecitazioni, ha manifestato la sua volontà di non procedere alla demolizione;
in tal modo, il RE si è visto negare il beneficio della sospensione condizionale in forza del comportamento tenuto da un terzo, tanto più che destinatario dell'ordine di de- molizione è solamente il proprietario delle opere. Evidenzia, ancora, il difensore che, sulla base della perizia a firma del geom. AD, la demolizione andrebbe a compromettere la sicurezza sia della scar- pata che della rampa di accesso, unica via di accesso alla proprietà del AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. In via preliminare, occorre dar conto della vicenda processuale, che, sulla base degli atti, può essere così ricostruita: -con sentenza pronunciata il 6 dicembre 2016 ed irrevocabile in data 11 dicembre 2017, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione di Castelnuovo di Porto, MA ET, nella sua qualità di costruttore, in concorso con il proprietario del manufatto, tale SO AN, è stato condannato alla pena di sette mesi di arresto e 21.000 euro di ammenda per il reato di cui agli h artt. agli artt. 44, lett. c), 64, 65, 71, 72, 83, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 41 del 2004, pena condizionalmente sospesa, beneficio subordinato alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei

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