Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/1974, n. 3237
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L'avvocato il quale, per accertata malattia che appaia tale da impedirgli in via definitiva l'Esercizio dell'attivita professionale, abbia chiesto ed ottenuto la cancellazione dall'albo e, conseguentemente, dalla cassa di previdenza, quale presupposto necessario per conseguire la pensione di invalidita, puo, in ipotesi di successiva reiscrizione nell'albo a seguito di cessazione dell'invalidita, cumulare con il precedente il nuovo periodo di Esercizio dell'attivita professionale, ai fini della pensione di vecchiaia, dovendo ritenersi avvenuta la cancellazione, benche a sua domanda, per causa di forza maggiore, secondo la previsione dell'art 18 della legge 25 febbraio 1963, n 289.*