Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2019, n. 21440

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2019, n. 21440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21440
Data del deposito : 16 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 19749-2015 proposto da: B R, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAllINI 27, presso lo studio dell'avvocato G F, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati V PRITORE, P ZALI;

- ricorrente -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AVENTINA

3/A, presso lo studio dell'avvocato S C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato O M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 124/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 202/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Dott. N D M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G C per delega verbale Avvocato P ZALI;
udito l'Avvocato O M. R che, con sentenza del 4 maggio 2015, la Corte d'Appello di Firenze nel pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Siena di rigetto delle domande proposte da R B nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in parziale riforma della predetta decisione ed in accoglimento dell'appello incidentale della Banca, rigettava sia la domanda volta alla declaratoria di nullità del trasferimento disposto nell'ottobre 2007 dalla Banca nei confronti del B, proprio dirigente, con passaggio di questi dall'incarico di Generai Manager della Filiale di Londra a Responsabile del Servizio Rete Estera di Siena dell'Area Attività Internazionaliv sia quella, riconosciutagli in prime cure el quantificata in euro 75.000,00, relativa al risarcimento del danno extrapatrimoniale subito;
che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, sul presupposto dell'ammissibilità di un controllo giudiziale della scelta aziendale che tenga conto della circoscritta censurabilità della stessa, essendo questa, in quanto riferita ad un dirigente, consentita intuitu personae, provata la sussistenza delle oggettive ragioni invocate dalla Banca date dalla necessità di presidiare adeguatamente, in ragione della professionalità acquisita, gli obiettivi di 'business l di gruppo relativamente alle strutture della rete estera diretta, a fronte delle quali non possono trovare ingresso nel giudizio le censure sollevate dal B circa la preordinata attribuzione di una propria autonomia al solo scopo di disporre il trasferimento del B, né emerge la rilevanza dell'indagine sul permanere di esigenze organizzative presso la sede di provenienza fnè trova riscontro il lamentato carattere ritorsivo del trasferimento, né può dirsi che lo stesso si concreti nell'assegnazione del B a mansioni inferiori, né risultano censurabili, come ritenuto dal primo giudice, le modalità attuative ed, in particolare, l'assoggettamento ad un periodo di affiancamento da parte di altro dirigente, conseguendone la riforma della condanna risarcitoria per tale ragione pronunciata a carico della Banca;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il B, affidando l'impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca Monte dei Paschi di Siena;
che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi