Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/11/2022, n. 35258

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/11/2022, n. 35258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35258
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9890/2019 R.G. proposto da : ANSER COSTRUZIONI EDILI DI MISTRUZZI C SRL, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DI PIETRALATA

320 - D, presso lo studio dell’avvocato M R G (MZZGLL41A41B519I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B R A (BRGRRT68R05I158W) -ricorrente-

contro

UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA MIGNANELLI

3, presso lo studio dell’avvocato G P (GLLPGR70D23H501A) rappresentato e difeso dall'avvocato C L (CSCLCU67H62L407V) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 53/2019 depositata il04/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2022 dal Consigliere C C.

FATTI DI CAUSA

1. La A.N.S.E.R. società Costruzioni Edili di Mistruzzi C srl (di seguito indicata per brevità «ANSER») conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Trieste, filiale di Monfalcone (incorporata a seguito di fusione in Unicredit spa) per sentirla condannare alla restituzione delle somme maggiormente corrisposte per effetto della illegittima applicazione, nel contratto di conto corrente affidato nr. 17226/3, sorto il 16/7/1992 e chiuso in data 31/5/2011, della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
della nullità della determinazione degli interessi ultralegali facendo rinvio agli «usi piazza» ed in ogni caso non espressamente pattuiti e del disconoscimento della commissione di massimo scoperto (di seguito c.m.s) e di altre indennità non espressamente convenute.

1.1 L’istituto di credito si costituiva contestando la domanda ed eccependo la prescrizione.

2. Il Tribunale di Gorizia rigettava la domanda dell’attrice;
sull’impugnazione di ANSER la Corte di Appello di Trieste respingeva l’appello osservando che il correntista non aveva assolto all’onere della prova dell’insussistenza della causa solvendi non versando in atti il contratto scritto di conto corrente e tenendo un comportamento processuale incompatibile con l’inesistenza assoluta della documentazione scritta. Evidenziavano, inoltre, i giudici di seconde cure che la richiesta di esibizione, ex art. 210 c.p.c., della documentazione bancaria, avanzata da parte appellante era inammissibile, perché aveva ad oggetto documenti che, laddove non posseduti, la medesima appellante avrebbe potuto acquisire in forza dell'art. 119 comma 4 TUB e, quindi, allegarli agli atti. Affermava, infine, la Corte, che, con riferimento agli interessi anatocistici, per il periodo successivo al 26 giugno 2003, sottratto all’eccezione di prescrizione, nulla era stato specificato dalla correntista circa le vicende contrattuali successive alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 e alla modifica dell’art. 120 comma 2 TUB apportata dall’art 25, comma 2, del d.lvo nr. 342/1999. 4. ANSER ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a otto motivi, Unicredit spa ha svolto difese depositando controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2033, 2697, 2726, 2729 cc 61, 115, 116 3 34 cpc, nonché degli artt. 117 e 119 d.lvo 385/1993, in relazione all’art 360 1° comma nr. 3 cpc, avendo la Corte di Appello ritenuto che nell’azione di indebito la prova della insussistenza della causa debendipotesse essere data esclusivamente con la produzione dei contratti di conto corrente e non con ogni mezzo, in particolare attraverso la mole di documenti (estratti conto) allegati ed esaminati del CTU e lamancata contestazione dei fatti.

1.2 Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 198, 210, 212 e 61 cpc, 2697 2711 cc, 119 e 117 d.lvo 385/1993, con riferimento agli artt. 1374, 1375 , 115 e 116 cpc ed in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, avendo la Corte di Appello ritenuto inammissibile l’istanza volta ad ottenere nei confronti dell’istituto bancario convenuto di esibire in giudizio la documentazione relativa ai rapporti di conto corrente per cui è causa benché la stessa dovesse intendersi proposta anche ai sensi dell’art 119 TUB e/o dell’art 7 d.lvo 196/2003. 1.3 Con il quarto motivo viene prospettata la violazione degli artt.198, 210, 212 e 61 cpc ,2697 2711 cc, 119 e 117 d.lvo 385/1993, con riferimento agli artt. 1374, 1375 , 115 e 116 cpc ed in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile l’istanza di esibizione ex art 210 cpc, ritenendo così che la prova dell’esistenza e del contenuto delle pattuizioni nulle dov esse essere necessariamente fornita dall’attore a mezzo di contratti posti a fondamento della domanda.
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