Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 35238

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 35238
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35238
Data del deposito : 10 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO CC nato a [...] il [...] IN AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Tomaso Epidendio che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta dai difensori di MA FE e di AN CA avverso quella con cui era stata respinta l'istanza di restituzione di macchinari in favore della società M.Z. Gioielli s.r.l. nonché di revoca della confisca di monili d'oro disposta dallo stesso Giudice con ordinanza' del 23/5/2018. Gli oggetti d'oro erano stati confiscati, nonostante l'intervenuta prescrizione dei reati nel corso delle indagini preliminari, in quanto riproducenti marchi contraffatti, essendo ritenuti intrinsecamente illeciti, in relazione all'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen. Il difensore di MA e AN ne aveva sostenuto la qualificazione di cose costituenti il prodotto del reato, suscettibili di confisca facoltativa, che non poteva essere adottata in assenza di una sentenza di condanna. Il Giudice rilevava che la detenzione per la vendita dei prodotti industriali contraffatti costituisce di per sé reato, indipendentemente dalla concreta realizzazione di atti di commercio;
che l'inseparabilità del marchio dal prodotto e l'immedesimazione del primo nel secondo comportano l'oggettivizzazione dell'illecito nel bene sul quale è impresso il marchio contraffatto e che non si poteva tenere conto di una ipotetica diversa utilizzazione dei beni. Non poteva essere ritenuto lecito nemmeno l'uso personale del prodotto contraffatto in luogo dell'impiego commerciale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di MA FE e di AN CA. La confisca disposta dal Giudice per le indagini preliminari contestualmente al decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato era stata disposta in assenza di qualsiasi accertamento sulla penale responsabilità degli indagati, così violando l'insegnamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: viene quindi denunciata la violazione degli artt. 240 e 198 cod. pen. in relazione all'art. 7 CEDU. Come insegnato dalla Corte EDU nel caso Varvara

contro

Italia, non è possibile disporre la confisca in assenza di una sentenza di condanna, atteso che trattasi di provvedimento ad essa assimilabile. La sentenza Sud Fondi

contro

Italia ha escluso che la conclusione delle indagini preliminari e la successiva archiviazione del procedimento possano essere equiparati ad una sentenza di condanna. In un secondo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione delle cose confiscate come beni intrinsecamente illeciti. In effetti, la falsificazione richiede necessariamente l'esperimento della

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