Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/1987, n. 7095
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Con riguardo alle qualifiche dei lavoratori subordinati (art. 2095 cod. civ.) mentre l'impiegato con funzioni direttive risulta qualificato dalla preposizione ad un singolo settore, ramo o servizio dell'organizzazione aziendale, con supremazia gerarchica e piena responsabilità limitata al settore di sua Competenza, la funzione dirigenziale si caratterizza invece - salva una diversa e più ampia Determinazione della qualifica in Sede negoziale - per la preposizione, con analoghe mansioni, alla direzione di tutti i settori, rami o servizi dell'organizzazione aziendale o di una branca rilevante ed autonoma di essa, tenendo conto che l'Esercizio dei poteri decisionali da parte del dirigente preposto ad un ufficio o ramo di particolare importanza, oltre ad imprimere a questo l'indirizzo da lui autonomamente stabilito, si ripercuote sullo svolgimento dell'intera attività aziendale, senza che possa rilevare il mancato conferimento dei poteri rappresentativi ex art. 2208 e 2209 cod. civ., potendo la funzione dirigenziale esplicarsi nella sua indicata ampiezza anche soltanto a livello infraziendale. ( V 2274/86, mass n 445421).*