Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2018, n. 29878
Sentenza
20 novembre 2018
Sentenza
20 novembre 2018
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Sul provvedimento
Testo completo
- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17482-2017 proposto da: RA VA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO
1, presso lo studio dell'avvocato DARIO ANDREOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERPAOLO DELL'ANNO;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 74/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata 1'1/06/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Dario Andreoli anche per delega dell'avvocato Pierpaolo Dell'Anno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1°/6/2017 il C.N.F. ha respinto il gravame interposto dall'avv. Giovanni Acampora in relazione alla pronunzia del C.O.A. di Roma 17/4/2014 di irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione per violazione dell'art. 48 r.d. n. 37 del 1934. Avverso la suindicata pronunzia del C.N.F. l'Acampora propone ora ricorso per cassazione affidato a 5 motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Ric. 2017 n. 17482 sez. SU - ud. 05-12-2017 -2-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 10 motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 48, 1° co., r.d. n. 37 del 1934. Si duole essere il capo d'incolpazione privo del necessario carattere della specificità quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, essendo stato esso più volte riformulato in ragione di «evidenti errori ... benevolmente definiti ... materiali», ed essendo per altro verso «I'"incremento patrimoniale" di circa 400 milioni di vecchie lire che sarebbe stato utilizzato dal dr. ME, nel 1992, per acquistare un immobile in Roma, via Casale de Merode» stato imputato «alla vicenda c.d. "I.m.i. — I"» ed infine ritenuto ascrivibile «in modo "polifunzionale"» sia a quest'ultima che a quella del c.d. OD AD. Lamenta essere «totalmente illogico» quanto affermato nell'impugnata sentenza secondo cui «la conoscenza degli addebiti in capo al ricorrente si ricaverebbe anche dal fatto che il medesimo avrebbe avuto "occasione di difendersi più volte", nel corso dei procedimenti disciplinari», avendo invero «posto una serie di questioni sotto il profilo procedurale, in primis quella della non intellegibilità del capo di incolpazione, sicché non poteva, di certo, desumersi da quegli scritti che egli fosse stato in grado di difendersi nel merito», risultando «paradossale» la «argomentazione addotta dal C.N.F. secondo la quale l'avv. Acampora, avendo prodotto i ricorsi e gli scritti difensivi ... avrebbe dato contezza di conoscere gli addebiti e di essere, pertanto, stato messo in condizioni di difendersi». Si duole che allorquando «ha ricevuto ... la riformulata contestazione con il mero rinvio alla sentenza 13.7.2007 di codesta Corte suprema, Sez. H pen., n. 35616, non ha avuto il minimo spazio per illustrare la propria posizione ed articolare le proprie prospettazioni difensive», laddove «se avesse potuto interloquire Ric. 2017 n. 17482 sez. SU - ud. 05-12-2017 -3- ... avrebbe potuto far notare come proprio nella vicenda c.d. "I.m.i. - I" vi era stata una movimentazione rilevante che codesta Corte suprema, Sez. VI pen., nelle sentenze n. 33453/2006 e n. 33519/2006, non aveva ritenuto di destinazione corruttiva: sicché era davvero indispensabile far notare come era da meditare, sotto il profilo "disciplinare", la sussistenza ( per vicende "I.m.i. - I" e c.d. "OD RI ) di "polivalenza" dell'incremento patrimoniale del Dr. ME, anche in considerazione della indiscutibile ed oggettiva eterogeneità soggettiva dei protagonisti ( la famiglia RO, da un parte, ed il Dr. SI BE, dall'altra )». Con il 2° motivo denunzia «nullità della sentenza impugnata per mancata adozione di una nuova delibera di apertura del procedimento e/o mancata notifica dell'atto di citazione, a seguito della "riformulazione" del capo d'incolpazione intervenuta alla udienza del 17.4.2014». Si duole che dopo «un "tardivo ... chiarimento", operato solo all'ultima udienza, svoltasi il 17.4.2014 ... rispetto al ... capo d'incolpazione, profondamente modificato attraverso una vasta e repentina "amputazione" non ha avuto modo di difendersi, essendosi proceduto, hic et nunc, alla discussione, rigettando all'impronta la richiesta di breve rinvio per le deduzioni fattuali, e, quindi, alla emanazione della decisione», sicché, «per potersi avere una corretta dialettica difensiva, sarebbe stato necessario, se non una nuova delibera di apertura, quantomeno una nuova citazione a giudizio, per consentire all'incolpato l'esercizio dei propri diritti di difesa: questo è stato impedito». Con il 3° motivo denunzia «vizio di motivazione in relazione ad omesso esame di deduzioni contenute nel ricorso al C.N.F. 18.11.2015, su prescrizione dell'azione disciplinare, ex art. 51 r.d.I.I. n. 1578/1933». Ric. 2017 n. 17482 sez. SU - ud. 05-12-2017 -4- Si duole che solo «con il provvedimento del 17.4.2014, con cui si è amputata di netto la seconda parte del capo d'incolpazione, si è giunti alla formulazione degli addebiti in base ai quali è stata irrogata la sanzione: peraltro permaneva l'assenza di una compiuta e chiara descrizione dei fatti», sicché, «anche volendo considerare quale dies a quo la data di passaggio in giudicato della sentenza penale», l'azione disciplinare è prescritta, essendo stata promossa «sei anni, nove mesi e quattro giorni dopo il passaggio in giudicato della condanna penale, avvenuto ... il 13.7.2017 ( in coincidenza con la lettura del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione n. 35616/2007 )». Lamenta che il C.N.F. abbia «del tutto omesso di considerare tale doglianza, limitandosi al rilievo ( inconferente rispetto a tale specifico motivo ) per cui la prescrizione disciplinare decorrerebbe dal passaggio in giudicato della sentenza penale e non dai fatti-reato che di questa furono oggetto». Con il 4° motivo denunzia «violazione del principio del ne bis in idem anche in correlazione con l'art. 4 del Protocollo n. 7 Cedu ». Si duole che nell'impugnata sentenza