Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2021, n. 26347

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2021, n. 26347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26347
Data del deposito : 12 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALLETTA MASSIMO nato a FRASCATI il 09/05/1959 avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M N;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 marzo 201 la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato, riconoscendo il concorso di colpa della persona offesa, la sentenza del Tribunale di Tivoli, con cui M V è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli 589, comma 2^ cod. pen. per avere cagionato il decesso di L M, perché con colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione degli artt. 140, 146 e 161, comma 1 C.d.S., alla guida di un autocarro, a seguito dell'esaurimento del carburante, si arrestava sulla carreggiata, senza segnalare adeguatamente l'ostacolo agli automobilisti che sopraggiungevano, così causando il tamponamento con il veicolo fermo dell'autovettura condotta da L M, il quale riportava lesioni che lo conducevano alla morte.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo lamenta la violazione della legge processuale penale, con riferimento all'art. 82 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale revocato integralmente le statuizioni civili, nonostante R D, moglie della persona offesa e M M, figlio della medesima avessero revocato la costituzione di parte civile, mentre M D, altra figlia della vittima, cui il giudice di primo grado non aveva riconosciuto alcuna provvisionale, non aveva interposto appello, anche perché già risarcita. Dunque, con la sentenza di appello avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili, fatta salva la sola condanna alle spese in loro favore pronunciata dal giudice di primo grado.

4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova. Assume che la sentenza di prima cura aveva omesso di considerare le testimonianze dei testi oculari Pauri e Chiarelli, ritenute apoditticamente poco credibili, dando credito unicamente alle testimonianze introdotte dalle parti civili Pittorri e Lavista non presenti all'evento e del tutto dissonanti con le prime e con le stesse dichiarazioni da loro rilasciate ai difensori in sede di indagini Rileva che la Corte territoriale non si è soffermata sulla valutazione delle testimonianze, omettendo qualsivoglia motivazione sul punto. Invero, il giudice di seconda cura si è limitato ad affermare la violazione, da parte dell'imputato, del precetto dell'art. 161 C.d.S. sull'obbligo di collocare il triangolo, senza affrontare la questione dell'orario in cui è intervenuto l'incidente e delle condizioni di luce relative. Sostiene che l'apposizione del segnale di pericolo è prevista solo per l'ora diurna, se il veicolo non possa essere avvistato nel raggio di cento metri, mentre in ora notturna, laddove le luci di posizione siano accese l'uso del triangolo non è previsto. Nell'occasione era ancora notte fonda, posto che il sinistro è intervenuto il 1^ settembre alle ore 5,40 del mattino e che deve ritenersi che l'autocarro avesse le luci accese, tenuto conto del fatto che al momento dell'arresto sulla carreggiata l'indicatore de carburante era acceso, ma, dopo alcune ore, al termine dei rilievi, il mezzo fu fatto ripartire con una batteria di emergenza, il che dimostra che quella in dotazione si era esaurita e che, comunque, al momento del sinistro le luci di posizione erano accese. Osserva che la Corte ha omesso, altresì, di prendere posizione sull'efficacia della segnalazione di emergenza adottata dall'imputato, il quale era sceso dall'autocarro e si era posto qualche decina di metri dietro il mezzo agitando un giubbotto catarifrangente per segnalare il pericolo. Né il giudice di seconda cura, che pure ha riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, ha dato plausibile spiegazione alla condotta della vittima che si è infilata a km/h 70 al di sotto di un autocompattatore fermo, in ora notturna, senza accennare ad una frenata. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
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