Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2022, n. 41810

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2022, n. 41810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41810
Data del deposito : 7 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F T nato a Ortueri il 04/04/1952;
nel procedimento a suo carico;
avverso la sentenza del 20/10/2021 della corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. P M che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, adita nell'interesse di F T, dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza del 10 luglio 2019 del Tribunale di tempio Pausania.

2. Avverso la predetta sentenza F T propone ricorso deducendo un t unico motivo di impugnazione.

3. Deduce che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'appello, perché a fronte di sentenza del Gup del tribunale di Tempio Pausania di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., per intervenuta estinzione dei reati di cui ai capi a) b) e c), avrebbe ritenuto erroneamente non rispettato il termine di impugnazione di 15 giorni piuttosto che quello di 45 giorni, da considerare a fronte della ritenuta particolare complessità della sentenza, in ordine alla quale era stato indicato in dispositivo il termine di deposito più lungo ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen. Tale ultimo termine di impugnazione si imporrebbe in ragione di una lettura della disciplina ex art. 585 cod. proc. pen. costituzionalmente orientata, a tutela del diritto di difesa, a fronte del termine lungo di deposito giustificato dalla particolare complessità della stesura della motivazione. In via subordinata, si richiede altresì l'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. per la riammissione in termini per l'impugnazione. Si censura altresì la mancata valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento. Ed in via ulteriormente subordinata si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento al termine di impugnazione di cui agli artt. 424 e 585 cod. proc. pen. per contrasto della norma vivente, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione, con gli artt. 3, 24 e 111 cost. Con sospensione del presente procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 31312 del 26/06/2002 Rv. 222044 - 01), la Corte Costituzionale, con decisione n. 206 del 1997 ha precisato, in primo luogo, che l'art. 585 cod. proc. pen. regola la decorrenza dei termini per l'impugnazione non delle sole sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice, dando attuazione alla direttiva 83 della legge delega, con la quale il legislatore delegato era tenuto a prevedere "la decorrenza dei termini per la dichiarazione d'impugnazione e per il deposito dei relativi motivi dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace", con "determinazione della decorrenza dei suddetti termini, negli altri casi, ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione". Da qui una differenziazione che ha riguardo sia i termini per impugnare sia la loro decorrenza. Per le sentenze emesse a seguito di dibattimento l'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. prevede termini per impugnare diversi a seconda che il giudice abbia redatto immediatamente la parte motiva del provvedimento, dandone lettura in udienza subito dopo aver letto il dispositivo (artt. 544, comma 1, 545, 548, comma 1, prima parte cod. proc. pen.), ovvero si sia avvalso dei più lunghi termini per il deposito (art. 544, commi 2,3 e 3-bis, seconda parte cod. proc. pen.). L'articolo 128 cod. proc. pen. dispone relativamente ai provvedimenti in camera di consiglio, con esclusione di quelli pronunciati nell'udienza preliminare e nel dibattimento, prevedendo che essi vengano depositati entro il termine di cinque giorni dalla deliberazione e che ove si tratti di provvedimenti impugnabili venga effettuata la comunicazione al p.m. e la notificazione alle parti dell'avviso di deposito, contenente l'indicazione del dispositivo. L'art. 424 cod. proc. pen., qui di peculiare interesse, per i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza preliminare consente, invece, al giudice, di scegliere tra la redazione immediata della motivazione e quella differita entro il termine di trenta giorni, senza consentirgli però di fissare un più lungo termine e senza che peraltro tale scelta sia espressamente ricondotta a particolari profili di complessità come invece espressamente contemplato per le decisioni dibattimentali ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen. Rispetto a tale scelta il termine per impugnare è sempre, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., di 15 giorni - quale regola generale questa volta dettata per i provvedimenti emessi a seguito di camera di consiglio -. E' stato infine precisato che lo specifico maggior termine di deposito stabilito per i provvedimento emessi ex art. 424 cod. proc. pen. si spiega a fronte della considerazione, in via generale, di un apprezzamento del merito affidato al Gup ormai privo di quei caratteri di "sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo "stato degli atti" (Sez. U, Sentenza n. 31312 del 26/06/2002 Rv. 222044 - 01 cit.).
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