Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/11/2022, n. 23574

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/11/2022, n. 23574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23574
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1. - Con sentenza n. 4471/2016, depositata in data 11 luglio 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto da A.A. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di avvisi di intimazione emessi in relazione a presupposte cartelle di pagamento.

1.1 - Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha considerato che:

- le cartelle di pagamento presupposte (n. (---);
n. (---);
n. (---)) erano state emesse dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti dal contribuente a titolo di tassa automobilistica (relativa agli anni (---)), di tassa smaltimento rifiuti (relativa all'anno (---)) e di Irpef, Contributo Sanitario Nazionale ed Ilor (relativi al periodo di imposta (---));

- come già rilevato dal primo giudice, la rituale notifica di dette cartelle trovava riscontro nei prodotti avvisi di ricevimento delle raccomandate postali oltrechè negli estratti di ruolo (pur) prodotti;

- il "disconoscimento di conformità all'originale delle copie delle relate prodotte" era stato, poi, operato in termini generici ed aspecifici;

- risultando le cartelle regolarmente notificate, e non impugnate in sede giudiziale, dalla loro definitività conseguiva che "il termine di prescrizione si "converte" in quello decennale di cui agli artt. 2953 e 2946 c.c. proprio degli atti passati in giudicato", così che destituita di fondamento rimaneva l'eccezione di prescrizione delle pretese impositive.

2. - A.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
Equitalia Servizi di Riscossione Spa resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

L'Agenzia delle Entrate, la Regione Lazio ed il Comune di Fiumicino non hanno svolto attività difensiva.

Fissato all'udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. - Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2953 e 2946 c.c. deducendo, in sintesi, che, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la mera definitività dell'atto impositivo, ovvero della cartella di pagamento, non determina alcuna immutazione del regime di prescrizione cui il tributo è legalmente sottoposto e, in particolare, l'applicazione della disciplina correlata alla prescrizione del giudicato (art. 2953 c.c.).

Il secondo motivo espone la denuncia di violazione e

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