Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/11/2022, n. 23574
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Testo completo
1. - Con sentenza n. 4471/2016, depositata in data 11 luglio 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto da A.A. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di avvisi di intimazione emessi in relazione a presupposte cartelle di pagamento.
1.1 - Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha considerato che:
- le cartelle di pagamento presupposte (n. (---);n. (---);n. (---)) erano state emesse dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti dal contribuente a titolo di tassa automobilistica (relativa agli anni (---)), di tassa smaltimento rifiuti (relativa all'anno (---)) e di Irpef, Contributo Sanitario Nazionale ed Ilor (relativi al periodo di imposta (---));
- come già rilevato dal primo giudice, la rituale notifica di dette cartelle trovava riscontro nei prodotti avvisi di ricevimento delle raccomandate postali oltrechè negli estratti di ruolo (pur) prodotti;
- il "disconoscimento di conformità all'originale delle copie delle relate prodotte" era stato, poi, operato in termini generici ed aspecifici;
- risultando le cartelle regolarmente notificate, e non impugnate in sede giudiziale, dalla loro definitività conseguiva che "il termine di prescrizione si "converte" in quello decennale di cui agli artt. 2953 e 2946 c.c. proprio degli atti passati in giudicato", così che destituita di fondamento rimaneva l'eccezione di prescrizione delle pretese impositive.
2. - A.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria;Equitalia Servizi di Riscossione Spa resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
L'Agenzia delle Entrate, la Regione Lazio ed il Comune di Fiumicino non hanno svolto attività difensiva.
Fissato all'udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
Motivi della decisione
1. - Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2953 e 2946 c.c. deducendo, in sintesi, che, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la mera definitività dell'atto impositivo, ovvero della cartella di pagamento, non determina alcuna immutazione del regime di prescrizione cui il tributo è legalmente sottoposto e, in particolare, l'applicazione della disciplina correlata alla prescrizione del giudicato (art. 2953 c.c.).
Il secondo motivo espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2718, 2719 e 2967 c.c., ed al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 21 e art. 26, comma 4, sull'assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva ritenuto assolta la prova della notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento) dietro produzione degli avvisi di ricevimento e dell'estratto di ruolo, quest'ultimo privo, peraltro, della dichiarazione di conformità all'originale, ed in difetto di produzione delle cartelle di pagamento.
2. - Il primo motivo di ricorso è fondato e va senz'altro accolto.
Le Sezioni Unite della Corte, difatti, hanno statuito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797;Cass., 18 maggio 2018, n. 12200;Cass., 15 maggio 2018, n. 11800).
Alla definitività delle cartelle di pagamento non impugnate si correlava, dunque, la cd. irretrattabilità del credito portato dal titolo esecutivo con riferimento alle ragioni che avrebbero potuto dedursi a fondamento della sua illegittimità, - così come per l'estinzione per prescrizione (ovvero per decadenza) della pretesa impositiva, quali fattispecie già perfezionatesi al momento della notifica delle cartelle di pagamento, - ma non anche l'effetto sostanziale rilevato dalla gravata sentenza in ordine alla immutazione (in quello decennale ex art. 2953 c.c.) del termine di prescrizione applicabile ai tributi che, nella fattispecie, venivano in considerazione.
3. - Il secondo motivo è, per converso, destituito di fondamento.
La Corte, difatti, ha statuito che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia dell'atto che, una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (v., in tema di notifica di cartella esattoriale, Cass., 11 gennaio 2022, n. 478;Cass., 26 giugno 2020, n. 12883;Cass., 28 dicembre 2018, n. 33563;Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902;Cass., 29 luglio 2016, n. 15795);ed ha rimarcato che la produzione in discorso può riguardare anche (solo) la copia dell'atto, - tenuto conto dell'efficacia probatoria sancita dall'art. 2719 c.c., - posto che, come ben rilevato dal giudice del gravame, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, "quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante", ma va operata a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale" (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557;Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633;Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993;Cass., 3 aprile 2014, 7775).
Le censure che parte ricorrente articola con riferimento alla connotazione (contenutistica e formale) dell'estratto di ruolo risultano, pertanto, del tutto eccentriche rispetto alla ratio decidendi che, come appena rilevato, consegue dalla gravata sentenza, e posto che lo stesso prospettato potere di asseverazione (in ordine alla conformità dell'estratto di ruolo) non interferisce con la disposizione di cui all'art. 2719 c.c., così che la copia dell'atto, certificata o meno conforme dall'agente della riscossione, non cessa, sol per ciò, di rimanere una copia rilevante ai sensi di detta disposizione codicistica.
4. - L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
Va, difatti, rimarcato che per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la sufficienza degli accertamenti di fatto deve emergere dal provvedimento impugnato (v. Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353;Cass., 13 settembre 2013, n. 21045;Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887;Cass., 22 maggio 2006, n. 11928;Cass., 14 maggio 2003, n. 7451;Cass., 16 marzo 1996, n. 2238);e, nella fattispecie, l'eccezione di prescrizione, - la cui disciplina è stata definita, rispetto alla lite contestata, nei termini in cui è stato accolto il primo motivo di ricorso, - implica la verifica delle interrelazioni fattuali tra le date di notifica degli atti che si assumono emessi (cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50), ed il rispettivo contenuto, secondo accertamenti da ricondurre, poi, alla disciplina della prescrizione propria di ciascun tributo.