Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2022, n. 28419

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2022, n. 28419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28419
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P R, n. Cerignola (Fg) 09/01/1944 avverso l'ordinanza n. 1356/21 del Tribunale di Bari del 24/02/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere O V;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso per il rigetto;
sentito per il ricorrente l'avv. G T, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in accoglirnento dell'appello del Pubblico Ministero proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha disposto il rispristino nei confronti di R P, indagato per i reati di cui agli artt. 353-bis (capo 1), 323 (capo 2) e 353, 353-bis (capo 4) cod. pen., della misura coercitiva degli arresti domiciliari, che il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva revocato con ordinanza del 23 dicembre 2021. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che la nomina di G A, amico della famiglia P e lui stesso imprenditore nel settore, a supporto tecnico del Responsabile Unico del Procedimento abbia dato concretezza e attualità al pericolo che i titolari della Alidaunia srl (di cui il R P è dominus effettivo, al di là recente nomina ad Amministratore unico di un ex generale dell'Arma dei carabinieri) possano condizionare la stesura del bando di gara di elisoccorso ordinario bandita dalla ASL di Foggia.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce violazione di legge e vizi di motivazione limitatamente al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari - sostenendo che non residuano esigenze attuali e concrete sia in ragione del fatto che non sussiste indizio alcuno di una avvenuta interlocuzione con il supporto del RUP, Ambrosone sia in ragione della nomina ad amministratore unico della Alidaunia srl del gen. M. Franzè - nonché dell'adeguatezza della misura detentiva domiciliare, che reputa eccessiva rispetto al presunto pericolo di recidiva, eventualmente fronteggiabile con l'adozione di misure interdittive.
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