Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2022, n. 46893

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2022, n. 46893
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46893
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IACOBAZZI PAOLO nato a SAN SEVERO il 07/05/1960 avverso l'ordinanza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere D F;
lette/e~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, R G, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I P ricorre avverso l'ordinanza dell'8 settembre 2021 del Tribunale di Foggia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di modifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia del 3 febbraio 2021. Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento di cumulo parziale, poiché posto in violazione dell'art. 78, primo comma, n. 1, cod. pen., il quale disciplina il criterio moderatore di trent'anni di pena come limite massimo nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee della stessa specie. Il giudice dell'esecuzione, al contrario, ha evidenziato che, in presenza di una pluralità di condanne inflitte eqlai periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da tale cumulo il complesso di detenzione subita in custodia cautelare, qualora i periodi di detenzione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione e dopo di essa. In tale ipotesi, come nei caso di specie, è necessario procedere alla formazione di tanti cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono essere operate.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 78 cod. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il
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