Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2022, n. 33336

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2022, n. 33336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33336
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso 6438-2020 proposto da: DIAMANTI ONELIO, OTTAVIANI GIUSEPPE, SANTUCCI GINA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati SIRO CENTOFANTI, 2022 FABRIZIO DOMENICO MASTRANGELI;

- ricorrente -

contro

INTESA SAOLO S.P.A., (in qualità di v incorporante il CASSE DI RISPARMIO DEL'UMBRIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARSO

71, presso lo studio dell'avvocato N P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE POZZOLI, ANGELO GIUSEPPE CHIELLO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/07/2019 R.G.N. 477/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2022 dal Consigliere Dott. L E;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. n. 6438/2020 Rilevato che:

1.La Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata da O D, G O e G S nei confronti di Intesa San Paolo s.r.l. (quale incorporante di Casse di Risparmio dell'Umbria s.p.a., che aveva in precedenza assorbito Cassa di Risparmio di Foligno s.p.a.), diretta alla declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato ai lavoratori da Cassa di Risparmio di Foligno s.p.a. nel marzo 2003, all'esito di procedura di riduzione collettiva di personale.

2. Con sentenza n. 391 del 2012 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello, rimettendo le parti davanti alla Corte d'appello di Firenze;
alla pronuncia di accoglimento in sede di rinvio seguiva altra sentenza (Cass.7684 2016) di cassazione con decisione nel merito di rigetto delle domande, quindi altra sentenza della Corte di Cassazione con cui, in sede di revocazione, rilevato un errore di fatto nella decisione citata, le parti venivano rimesse davanti alla Corte d'appello per un nuovo esame delle questioni non trattate nei precedenti gradi.

2. La Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, con sentenza del 5 luglio 2019, rigettava tutte le censure dei lavoratori.

3. Osservava: a) quanto al rilievo attinente all'erronea individuazione dei destinatari delle comunicazioni ex art. 4 c. 9 (organizzazioni territoriali dei lavoratori), che la relativa contestazione non era stata formulata con l'atto introduttivo del giudizio ma solo all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., con la conseguenza che doveva escludersi la tempestività dell'eccezione, la quale, inoltre, era infondata perché era pacifico che la procedura conclusasi con i licenziamenti impugnati si era svolta tra l'azienda e le articolazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori, da ciò la legittimità delle comunicazioni ex lege 223/1991 eseguite dalla banca in favore delle organizzazioni sindacali nazionali, soggetti attivi della procedura ex lege 223/1991;
b) quanto all'inesistenza delle ragioni giustificatrici della riduzione di personale, rilevava che, se ritenuta estranea all'area del giudicato formatosi, la questione era priva di fondamento alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di licenziamenti collettivi, i R.G. n. 6438/2020 secondo cui le esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività non possono essere soggette al controllo giudiziale;
c) non era ravvisabile la presunta fittizietà della procedura;
d) quanto alla incompletezza della comunicazione di apertura, osservava che il raggiungimento dell'accordo gestionale era significativo della idoneità della comunicazione a consentire alle parti sindacali la piena e informata partecipazione alla trattativa.
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