Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2019, n. 31851

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2019, n. 31851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31851
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURCHI ENRICO nato a SENIGALLIA il 25/11/1987 avverso l'ordinanza del 09/01/2019 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere G R;
lette le conclusioni del PG d.ssa P(F che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con eliminazione della pena inflitta per la contravvenzione di cui all'art. 186 Codice della Strada

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta dai difensori di T E T era stato giudicato con sentenza di applicazione di pena emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pesaro per i reati di cui all'art. 589 bis commi 1, 2 e ultimo cod. pen. e per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 bis Codice della Strada;
la sentenza era divenuta irrevocabile il 28/6/2018. Nell'istanza si chiedeva al giudice dell'esecuzione di dichiarare che il reato di cui all'art. 186 cit. non costituisce più ipotesi autonoma di reato, ma circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 589 bis cit., con conseguente applicazione della disciplina del reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen. e, di conseguenza, di eliminare la pena finale di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed euro 1.400 di ammenda, convertita in euro 40.000 di ammenda. L'ordinanza osservava che la questione avrebbe dovuto essere oggetto di specifico gravame avverso la sentenza di applicazione di pena.

2. Ricorre per cassazione il difensore di E T, deducendo violazione dell'art. 84, comma 1 cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente richiama la sentenza n. 26857 del 2018 di questa Corte, che aveva stabilito che il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica perde la propria autonomia rispetto a quello di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis cod. pen. quando è contestata la relativa aggravante, non sussistendo, quindi, concorso di reati ma reato complesso;
sulla base di quella pronuncia il ricorrente aveva avanzato la richiesta al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.. Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata, osservando che, in forza dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. inserito dalla legge n. 103 del 2017, la sentenza di applicazione della pena non era ricorribile per cassazione, sussistendo margini di opinabilità per la diversa
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