Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2012, n. 4617
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Presidente -
Dott. B B - rel. Consigliere -
Dott. P C A - Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R E (c.f. RSS SRN 22B65 V9I4J), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti V C e M J ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via F. Michelini Tocci n. 50;
- ricorrente -
contro
R R (c.f.: RSS RNI 24K19 1914D) rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti P A, E D R e D S ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Delle Quattro Fontane n. 10;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 1081/09 della Corte di Appello di Bologna, depositata il 15/09/09 e notificata il 18/01/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2012 dal Consigliere relatore Dote. B B;
sentito per la ricorrente, l'avv. C V, con delega dell'avv. V M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentito per il controricorrente, l'avv. A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esterina Rossi con atto notificato il 25 novembre 1998, citò innanzi al Tribunale di Parma il fratello R per sentir dichiarare l'invalidità dei testamenti olografi redatti dal padre Emilio il 22 febbraio 1986 e l'11 novembre 1980 in quanto riteneva che il genitore, nelle sue scelte, fosse stato illecitamente condizionato dal germano, con il quale aveva convissuto;
chiese altresì che si dichiarasse la successione regolata dal testamento del 7 novembre 1985, pubblicato nel 1987 o, in subordine, che, dichiarata la lesione della propria quota di legittima, fosse accolta la domanda di riduzione delle donazioni indirette costituite dall'intestazione al fratello, da parte del padre, nel 1957, dell'industria casearia sino allora esercitata dal genitore, e dalla cessione di due partite di formaggio stagionato;
in subordine, nell'ipotesi in cui si fosse ritenuta la legittimità di tale cessione, domandò che si effettuasse la collazione di detti beni;
chiese infine che il fratello rendesse il conto della gestione del patrimonio paterno a far data dal 1975, quando il genitore era stato colpito da infarto.
Nella resistenza di R Rossi ed espletata una CTU al fine di ricostruire il patrimonio del de cujus, comprendendovi anche beni mobili, preziosi, contanti e titoli di Stato, l'adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 1381/2003, respinse le domande dell'attrice la quale impugnò tale decisione limitando le proprie censure alla domanda subordinata di collazione delle supposte donazioni al fratello (relative al caseificio, alle partite di formaggio, alle scorte vive e morte ai macchinali ed ad altri beni mobili, nonché al fondo "Ceresole") ed a quella di riduzione delle disposizioni - contenute nell'olografo dell'11 novembre 1980, richiamato dal testamento del 22 febbraio 1986 ritenute lesive della quota di legittima;
la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1081/2009, respinse il gravame, regolando le spese, rilevando che, in ordine al caseificio ed alle partite di formaggio, sebbene vi fossero dichiarazioni del de cujus in cui espressamente si ammetteva che a fronte dell'intestazione di detti beni al figlio R quest'ultimo non aveva corrisposto alcunché, tali manifestazioni "di volontà" dovessero esser considerate come disposizioni testamentarie, successivamente non riprodotte nel testamento del 1986 che richiamava quello del 1980 e quindi da considerarsi revocate, mentre per la intestazione fittizia del fondo "Ceresole" non vi sarebbe stata neppure la prova dell'acquisto da parte del defunto, a ciò non essendo idonea la mera annotazione, nel partitario tenuto dal genitore, di quanto versato a terzi da parte del de cuius come corrispettivo di tale cessione;
per le restanti pretese, anche relative al rendiconto della gestione dei beni mobili non rinvenuti dopo la morte del genitore, la Corte distrettuale giudicò che le censure contenute nell'appello non fossero idonee a consentire un riesame delle allegazioni istruttorie