Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 11152

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La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode; ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.

Nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 11152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11152
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 34406/2019 Numero sezionale 1128/2023 Numero di raccolta generale 11152/2023 Data pubblicazione 27/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto RESPONSABILITA' ANGELO SPIRITO Presidente CIVILE - CUSTODIA DANILO SESTINI Consigliere - Rel. FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere GIUSEPPE CRICENTI Consigliere Ud. 30/03/2023 PU PAOLO SPAZIANI Consigliere B Cron. R.G.N. 34406/2019 SENTENZA sul ricorso 34406/2019 proposto da: SO MA, elettivamente domiciliato in Roma Via G. Pisanelli 2 presso lo studio dell'avvocato Fuselli Francesca Romana, rappresentato e difeso dall'avvocato Bonanno Feldmann Luigi;
-ricorrente -

contro

Serop Srl;

- intimato -

nonché

contro

Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Calabretta Giovanni, Senfett Agata;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 844/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 11/04/2019;
1 Numero registro generale 34406/2019 Numero sezionale 1128/2023 Numero di raccolta generale 11152/2023 Data pubblicazione 27/04/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2023 dal cons. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato Calabretta Giovanni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mistri Corrado che si riporta alle conclusioni scritte e conclude per l'accoglimento del ricorso p.q.r., con particolare riferimento al primo, al secondo ed al sesto motivo del ricorso;
2 Numero registro generale 34406/2019 Numero sezionale 1128/2023 Numero di raccolta generale 11152/2023 Data pubblicazione 27/04/2023 FATTI DI CAUSA MA SO agì nei confronti del Comune di Acireale per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti per essere caduto in una strada comunale, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo, a causa del manto dissestato;
la domanda venne proposta anche nei confronti della Serop s.r.l., appaltatrice dei lavori di sistemazione del tratto stradale. Il Tribunale di Catania condannò il (solo) Comune al risarcimento dei danni, rigettando la domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti della Serop s.r.l.. La Corte di Appello di Catania ha accolto il gravame proposto dal Comune rigettando integralmente la domanda attorea. Ha proposto ricorso per cassazione il SO, affidandosi a sei motivi;
ha resistito il Comune con controricorso. Fissata l'odierna udienza pubblica, il P.M. ha richiesto l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, richiamandosi alle precedenti conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nell'anno 2018 questa Sezione ritenne indispensabile operare un intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza. Il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici. Nell'anno 2022 intervennero, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità. Sussiste, dunque, la necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre. 3 Numero registro generale 34406/2019 Numero sezionale 1128/2023 Numero di raccolta generale 11152/2023 I. Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. Data pubblicazione 27/04/2023 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
4 Numero registro generale 34406/2019 Numero sezionale 1128/2023 Numero di raccolta generale 11152/2023 Data pubblicazione 27/04/2023 b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento;
a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente

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